Art. 18 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Fondo per l'attività delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parità

Art. 18 - codice delle pari opportunità

(1)1. Il Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell’articolo 17, comma 1.

Art. 18 - Codice delle pari opportunità

(1)1. Il Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell’articolo 17, comma 1.

Note

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 1 D.Lgs. 25.01.2010, n. 5 con decorrenza dal 20.02.2010, è stato poi sostituito dall’art. 35, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015.

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