Art. 98 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Prova per testimoni

Art. 98 - codice giustizia contabile

1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Durante l’escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.

Art. 98 - Codice Giustizia Contabile

1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Durante l’escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.

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