Art. 55 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Richieste istruttorie

Art. 55 - codice giustizia contabile

1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l’acquisizione degli elementi necessari all’esercizio dell’azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.
2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:
a) l’esibizione di documenti;
b) audizioni personali;
c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
d) il sequestro di documenti;
e) consulenze tecniche.

Art. 55 - Codice Giustizia Contabile

1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l’acquisizione degli elementi necessari all’esercizio dell’azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.
2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:
a) l’esibizione di documenti;
b) audizioni personali;
c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
d) il sequestro di documenti;
e) consulenze tecniche.

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