Art. 49 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Nullità della sentenza

Art. 49 - codice giustizia contabile

1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Art. 49 - Codice Giustizia Contabile

1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Istituti giuridici

Novità giuridiche