Art. 47 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Estensione della nullità

Art. 47 - codice giustizia contabile

1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.
2. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

Art. 47 - Codice Giustizia Contabile

1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.
2. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

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