Art. 46 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Nullità derivante dalla costituzione del giudice

Art. 46 - codice giustizia contabile

1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salvo quanto previsto dall’articolo 49.

Art. 46 - Codice Giustizia Contabile

1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salvo quanto previsto dall’articolo 49.

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