Art. 26 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Custode

Art. 26 - codice giustizia contabile

1. La conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l’ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.

Art. 26 - Codice Giustizia Contabile

1. La conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l’ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.

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