1. Le decisioni definitive di condanna, l’ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell’articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 134, comma 4, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva.
2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, o del funzionario all’uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”. (1)
3. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d’ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all’esecuzione del provvedimento. (1)
4. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva a favore dell’ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell’interesse dell’amministrazione è fatta per il tramite del pubblico ministero. (1)
5. Il dirigente della segreteria della sezione o il funzionario delegato che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione. (1)