Art. 211 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale

Art. 211 - codice giustizia contabile

1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull’interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l’amministrazione o l’ente interessato possono promuovere il giudizio d’interpretazione del titolo giudiziale.
2. L’atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisione. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.

Art. 211 - Codice Giustizia Contabile

1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull’interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l’amministrazione o l’ente interessato possono promuovere il giudizio d’interpretazione del titolo giudiziale.
2. L’atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisione. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.

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