Art. 205 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

Art. 205 - codice giustizia contabile

1. Il ricorso per revocazione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
2. Per il procedimento si applica l’articolo 190, comma 6.

Art. 205 - Codice Giustizia Contabile

1. Il ricorso per revocazione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
2. Per il procedimento si applica l’articolo 190, comma 6.

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