Art. 194 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Nuovi documenti e nuove prove

Art. 194 - codice giustizia contabile

1. Nel giudizio d’appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Art. 194 - Codice Giustizia Contabile

1. Nel giudizio d’appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Istituti giuridici

Novità giuridiche