Art. 172 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Tipologie di giudizio

Art. 172 - codice giustizia contabile

1. La Corte dei conti giudica:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell’amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d’imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;
b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;
c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all’articolo 211;
d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

Art. 172 - Codice Giustizia Contabile

1. La Corte dei conti giudica:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell’amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d’imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;
b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;
c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all’articolo 211;
d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

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