Art. 171 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Ricorso nell'interesse della legge

Art. 171 - codice giustizia contabile

1. In materia pensionistica il pubblico ministero può ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d’appello al fine di tutelare l’interesse oggettivo alla realizzazione dell’ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell’applicazione di principi di diritto e ottenerne l’interpretazione uniforme.

Art. 171 - Codice Giustizia Contabile

1. In materia pensionistica il pubblico ministero può ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d’appello al fine di tutelare l’interesse oggettivo alla realizzazione dell’ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell’applicazione di principi di diritto e ottenerne l’interpretazione uniforme.

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