Art. 157 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Costituzione e difesa personale delle parti

Art. 157 - codice giustizia contabile

1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L’assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all’albo degli avvocati.
2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

Art. 157 - Codice Giustizia Contabile

1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L’assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all’albo degli avvocati.
2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

Note

La rubrica del Capo e del presente articolo sono state così sostituite dall’art. 65, D.Lgs. 07.10.2019, n. 114 con decorrenza dal 31.10.2019.

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