Art. 15 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Difetto di giurisdizione

Art. 15 - codice giustizia contabile

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.
2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Art. 15 - Codice Giustizia Contabile

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.
2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

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