Art. 138 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Anagrafe degli agenti contabili

Art. 138 - codice giustizia contabile

1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.
2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l’utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all’articolo 6 comma 3.
4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d’udienza.
5. All’anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

Art. 138 - Codice Giustizia Contabile

1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.
2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l’utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all’articolo 6 comma 3.
4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d’udienza.
5. All’anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

Note

La rubrica del Capo cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall’art. 57, D.Lgs. 07.10.2019, n. 114 con decorrenza dal 31.10.2019.

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