Art. 137 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Ambito del giudizio di conto

Art. 137 - codice giustizia contabile

1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.

Art. 137 - Codice Giustizia Contabile

1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.

Note

La rubrica del Capo cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall’art. 57, D.Lgs. 07.10.2019, n. 114 con decorrenza dal 31.10.2019.

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