Art. 136 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Decisione

Art. 136 - codice giustizia contabile

1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.

Art. 136 - Codice Giustizia Contabile

1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.

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