Art. 114 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Deferimento della questione

Art. 114 - codice giustizia contabile

1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti. (1)
2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.
3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

Art. 114 - Codice Giustizia Contabile

1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti. (1)
2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.
3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 53, D.Lgs. 07.10.2019, n. 114 con decorrenza dal 31.10.2019.

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