Art. 113 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Procedimento di correzione

Art. 113 - codice giustizia contabile

1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.
2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.
4. Se la correzione di una sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
5. Sull’istanza il giudice, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza, che è annotata sull’originale del provvedimento.

Art. 113 - Codice Giustizia Contabile

1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.
2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.
4. Se la correzione di una sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
5. Sull’istanza il giudice, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza, che è annotata sull’originale del provvedimento.

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