Art. 103 – Codice Giustizia Contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Art. 103 - codice giustizia contabile

[1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.] (1)
2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 178.

Art. 103 - Codice Giustizia Contabile

[1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.] (1)
2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 178.

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 48, D.Lgs. 07.10.2019, n. 114 con decorrenza dal 31.10.2019.

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