Art. 97 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Difensore di ufficio

Articolo 97 - codice di procedura penale

1. L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (att. 17, 18, 28, 31).
2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità (1).
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2 (2).
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2 (3).
5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo (att. 30).
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Articolo 97 - Codice di Procedura Penale

1. L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (att. 17, 18, 28, 31).
2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità (1).
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2 (2).
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2 (3).
5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo (att. 30).
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Note

(1) Questo comma è stato così, da ultimo, sostituito dall’art. 3 del D.L.vo 30 gennaio 2015, n. 6.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2 della L. 6 marzo 2001, n. 60, sulla difesa d’ufficio.
(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 3 della L. 6 marzo 2001, n. 60, sulla difesa d’ufficio.

Massime

Cessato dalle sue funzioni il difensore di ufficio, per designazione di difensore di fiducia, la successiva revoca a quest’ultimo del mandato non fa rivivere la nomina del primo difensore di ufficio, con la conseguenza che a mani dell’ulteriore difensore di ufficio nominato dal giudice, e non del primo, devono essere eseguite le noti.che dovute all’imputato irreperibile. (Fattispecie relativa a notifica di estratto contumaciale di sentenza). Cass. pen. sez. I 3 febbraio 2010, n. 4619

Non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un circondario o in un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’autorità giudiziaria procedente. Cass. pen. sez. I 29 ottobre 2008, n. 40339

Il difensore d’ufficio il quale sia rimasto del tutto assente nel giudizio di cognizione, disinteressandosi del proprio assistito, può essere legittimamente sostituito dal giudice dell’esecuzione, anche attraverso un provvedimento implicito di dispensa dall’incarico, che si può realizzare attraverso la nomina di un diverso difensore di ufficio nel decreto di irreperibilità. Cass. pen. sez. II 11 marzo 2002, n. 9815  .

Poiché la sospensione dell’esecuzione nell’ipotesi prevista dall’art. 656 c.p.p. ha carattere strumentale e direttamente propedeutico all’apertura del procedimento di sorveglianza, il difensore di ufficio nominato dal P.M. all’atto della sospensione dell’ordine di esecuzione è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, non operando in tal caso il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di notificare al difensore, nominato dal P.M. all’atto della sospensione dell’esecuzione, l’avviso dell’udienza per la decisione sull’istanza di detenzione domiciliare, che era stato notificato ad altro difensore, nominato di ufficio dal Tribunale medesimo all’atto di fissazione dell’udienza stessa). Cass. pen. sez. I 26 giugno 2000, n. 3571

Il giudice che debba nominare un sostituto del difensore di fiducia, regolarmente citato ma non comparso, può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente in aula, senza dover attingere all’elenco di cui al secondo comma dell’art. 97 c.p.p. (così come sostituito dagli artt. 1 ss. della legge 6 marzo 2001, n. 60). La disciplina dettata dal quarto comma dell’art. 97 c.p.p. si riferisce infatti alla nomina del difensore immediatamente reperibile senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio. Cass. pen. sez. II 8 giugno 2004, n. 25718

È ammessa la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato quando quest’ultimo non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, giacché la sostituzione assicura la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiere. (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a difensore di ufficio diverso da quello al quale era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini). Cass. pen. sez. III 28 maggio 2004, n. 24334

In tema di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione del difensore nominato nell’apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma. Cass. pen. sez. III 25 marzo 2004, n. 14742

In caso di rinuncia del difensore di fiducia intervenuta dopo la notifica dell’atto, la nomina del difensore di ufficio può avvenire in udienza senza obbligo di comunicazione all’imputato e non viene violato il principio di immutabilità del difensore qualora in un atto successivo il difensore di ufficio non presente venga sostituito dal giudice con altro difensore di ufficio che indipendentemente da come venga qualificato dal giudice, non può che essere un sostituto ai sensi dell’art. 97 quarto comma c.p.p.. (Fattispecie in cui all’udienza preliminare il Gip preso atto della rinuncia del difensore di fiducia nominava un difensore di ufficio e poi nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ne nominava un secondo qualificandolo come difensore di ufficio mentre invece doveva intendersi sostituto del primo). Cass. pen. sez. VI 7 aprile 2003, n. 16256  .

In tema di assistenza del difensore, il rinvio dell’udienza dibattimentale per legittimo impedimento dell’imputato e del difensore, disposto senza aver provveduto alla nomina del sostituto ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p. determina una nullità assoluta insanabile del giudizio. Cass. pen. sez. VI 15 gennaio 2003, n. 1633

Il nuovo codice di rito si ispira all’esigenza di assicurare la continuità dell’assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell’imputato, secondo il principio dell’immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa dall’incarico, sicché quando sia stata effettuata una nomina di fiducia, l’eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non comporta la revoca implicita della designazione fiduciaria, ma dà luogo alla sostituzione ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p. Ne consegue che titolare dell’incarico difensivo rimane sempre l’originario difensore designato, il quale, una volta cessata la situazione causativa della sostituzione, riprende immediatamente il suo ruolo in maniera automatica, proprio per l’indicato principio dell’immutabilità della difesa; ulteriore conseguenza è che l’unico destinatario della notificazione degli atti destinati alla difesa, quali i provvedimenti destinati al gravame, è il difensore titolare dell’incarico e non il temporaneo sostituto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità della notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza contumaciale – effettuata ai sensi dell’art. 161, quarto comma, c.p.p. – eseguita mediante consegna al sostituto del difensore, designato d’ufficio, anziché al difensore di fiducia). Cass. pen. sez. II 14 giugno 1997, n. 3832

In presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dell’estratto contumaciale di sentenza legittimamente viene eseguita presso l’uno o l’altro, non essendo previsto un diritto dell’interessato a una duplice notifica mediante consegna a entrambi i difensori, data l’unitarietà della difesa di ufficio, a differenza del caso di possibile coesistenza di più difensori di fiducia. Cass. pen. sez. III 25 febbraio 2004, n. 8152

Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previsto dall’art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è adottato di ufficio dal giudice solo nei casi di cd. « revoca formale» indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1, mentre nel caso di cui alla successiva lettera d), concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge, non può essere disposto senza la tempestiva richiesta dell’ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni, interdetto al giudice dopo l’assunzione del provvedimento di ammissione. (Nell’enunciare il principio, la Corte ha affermato che il provvedimento di ammissione ha natura giurisdizionale e che l’ordinamento preclude in via generale al giudice, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste, di riesaminare autonomamente i propri provvedimenti definitivi per i quali sia prevista espressamente una procedura di revoca). Cass. pen. Sezioni Unite 10 settembre 2004, n. 36168  .

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell’ammissione ad esso disposto a norma dell’art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell’ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d’ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all’istanza di ammissione, poichè il citato testo unico, avendo natura « compilativa» non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (“ricorso» al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto « ricorso”). Cass. pen. Sezioni Unite 10 settembre 2004, n. 36168  .

Qualora l’imputato ammesso al gratuito patrocinio abbia designato come proprio difensore, in violazione di quanto previsto dall’art. 9 della legge 30 luglio 1990 n. 217, un professionista non iscritto all’albo del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, legittimamente il detto giudice provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 1, c.p.p.alla nomina di un difensore d’ufficio ed avverso detto provvedimento non è esperibile ricorso per cassazione. Cass. pen. sez. I 15 novembre 1999, n. 5749  .

In tema di nomina di difensore d’ufficio, non configura alcuna nullità la nomina di un difensore iscritto in un elenco di cui al secondo comma dell’art. 97 c.p.p. di un distretto diverso da quello cui appartiene l’autorità giudiziaria procedente. Cass. pen. sez. VI 16 febbraio 2004, n. 6089

L’elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen. perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l’elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado in quanto la notificazione del decreto di citazione in appello era stata effettuata presso il nuovo difensore di ufficio nominato ex art. 91, comma 1, cod. proc. pen. mentre l’elezione di domicilio, mai revocata, risultava effettuata presso lo studio del primo difensore di ufficio nominato in sede di identificazione). Cass. pen. sez. V 10 dicembre 2018, n. 55242

Qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti che non si è potuto provvedere alla notificazione del decreto di citazione al difensore dell’imputato per il decesso del difensore stesso, il giudice deve immediatamente – e cioè, prima del dibattimento – nominare un difensore di ufficio. Cass. pen. sez. VI 25 gennaio 1993, n. 616

Nel caso in cui, per l’interrogatorio da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice non ritenga di procedere personalmente, ma, ai sensi dell’art. 294 c.p.p. quinto comma, richieda il giudice per le indagini preliminari del luogo, l’individuazione del difensore di ufficio spetta al giudice rogante in quanto competente al compimento dell’atto per cui si procede; spetta invece al giudice delegato emettere l’avviso della fissazione dell’interrogatorio, nonché, eventualmente, la comunicazione di individuazione del difensore di ufficio, disposta dal giudice richiedente. Cass. pen. sez. II 12 ottobre 1993, n. 1858

Anche nell’ipotesi del giudizio direttissimo con contestuale procedura di convalida dell’arresto in flagranza, disciplinata dall’art. 449 c.p.p.si applicano le disposizioni di cui all’art. 391 c.p.p. (espressamente richiamate, «in quanto compatibili», dal suddetto art. 449) il quale, se da un lato afferma il principio della «partecipazione necessaria» di un difensore all’udienza di convalida, dall’altro prevede che, ove il difensore di fiducia non sia stato «reperito» ovvero non sia «comparso», si provvede a norma dell’art. 97 stesso codice, riguardante la nomina e la partecipazione del difensore «di ufficio» dell’imputato. (Fattispecie in cui non essendo andata a buon fine la notifica della data fissata per l’udienza di convalida al difensore di fiducia – notifica effettuata alle 20,45 – a causa della chiusura dello studio professionale e dell’assenza di persone idonee a riceverla, all’imputato era stato nominato un difensore di ufficio il quale, all’udienza di convalida, aveva chiesto rinvio per permettere l’intervento del difensore di fiducia; richiesta respinta dal tribunale sul rilievo ­condiviso dalla Cassazione – della regolarità della tentata notifica al difensore di fiducia). Cass. pen. sez. VI 26 settembre 1991, n. 10008

La disposizione dell’art. 28 att. c.p.p.secondo cui il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all’imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da sanzione di nullità sicché, per la tassatività di queste (art. 177 c.p.p.), non si può ritenere che la mancata comunicazione all’indagato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell’atto al cui compimento è finalizzata la designazione, sempreché il difensore sia stato avvertito. (Fattispecie relativa ad atti di perquisizione e sequestro). Cass. pen. sez. I 23 febbraio 1993, n. 205

Il mancato esercizio, da parte del giudice, della facoltà di sostituire il difensore d’ufficio per giustificato motivo, ai sensi dell’art. 97, comma 5, cod. proc. pen. non dà luogo, in difetto di espressa previsione, ad alcuna nullità. (Fattispecie relativa a difensore in situazione di sopravvenuta incompatibilità per la pendenza di una causa civile, instaurata nei confronti dell’imputato). Cass. pen. sez. II 26 giugno 2019, n. 27983

In tema di procedimento a carico di un imputato appartenente alla minoranza linguistica tedesca, la designazione, come sostituto del difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. di un legale non abilitato all’assistenza processuale nella lingua parlata dall’imputato è affetta da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. e dell’art. 18­ter del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige per l’uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dell’imputato, che era stato assistito da un difensore d’ufficio, designato dal tribunale, iscritto nelle liste per l’assistenza processuale nella sola lingua italiana). Cass. pen. sez. III 13 settembre 2018, n. 40683

In tema di difesa d’ ufficio, l’irrituale sostituzione del difensore d’ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall’art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen. determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado perchè l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, non avendo quest’ultimo svolto alcuna attività difensiva). Cass. pen. sez. IV 12 gennaio 2018, n. 1245

Non è causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore di ufficio in sostituzione di altro difensore d’ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell’elenco del Consiglio dell’ordine forense di cui all’art. 97, comma 2, cod. proc. pen. in quanto il comma quarto del medesimo articolo, nel prevedere l’obbligo di nominare un sostituto iscritto nell’elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d’ufficio e senza comminare alcuna nullità nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo stesso. Cass. pen. sez. I 18 dicembre 2017, n. 56347

La nomina, da parte del giudice, di un sostituto processuale del difensore di fiducia o del difensore d’ufficio, presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa ed è consentita solo nelle ipotesi tassativamente elencate dall’art. 97, comma quarto, c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 10 giugno 2015, n. 24630

Qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell’udienza fissata dal giudice nell’ipotesi in cui il difensore d’ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire allo “sciopero”, essendo sufficiente l’avviso orale a quest’ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa. Cass. pen. sez. VI 15 maggio 2014, n. 20398

In tema di restituzione nel termine, non può farsi discendere dalla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d’ufficio domiciliatario l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile “aliunde”. (Fattispecie relativa a imputato sottoposto a un lungo ricovero ospedaliero che, in assenza di elementi di segno contrario, rendeva verosimile che l’imputato non avesse avuto contatti con il difensore d’ufficio). Cass. pen. sez. IV 20 febbraio 2014, n. 8104

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