Nel caso in cui non siano state rispettate le formalità di cui all’art. 96 c.p.p.comma 2, è valida la nomina del difensore di fiducia, in presenza di elementi univoci, dai quali la nomina medesima possa desumersi per facta concludentia. Cass. pen. sez. V, 17 settembre 2019, n. 38425
In tema di formalità per la nomina del difensore, l’art. 96 cod. proc. pen. non costituisce una norma inderogabile, ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di una interpretazione ampia ed elastica “in bonam partem”, con la conseguenza che i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all’imputato costituiscono elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e l’avvocato che ha svolto di fatto le funzioni di difensore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto significativa la circostanza che l’imputato fosse stato assistito, nel corso di più fasi procedimentali, da un avvocato la cui nomina era stata depositata presso la Procura della Repubblica che non l’aveva tuttavia trasmessa al giudice del dibattimento). Cass. pen. sez. III 17 ottobre 2018, n. 47133
È valida la nomina del difensore di fiducia dell’indagato o dell’imputato in stato di detenzione compiuta da persona diversa dai prossimi congiunti, in presenza di elementi inequivoci che consentano di ricondurre la nomina, per “facta concludentia”, alla volontà dell’interessato. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio in riferimento a nomina di difensore di fiducia di imputato detenuto compiuta dalla convivente dello stesso). Cass. pen. sez. II 12 dicembre 2016, n. 52529
La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall’art. 123 c.p.p.deve essere comunicata dal direttore dell’Istituto penitenziario soltanto all’Autorità giudiziaria ma non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente all’imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. (Fattispecie in cui il difensore, designato anche da altri indagati, aveva ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine a tutte le contestazioni formulate nell’ambito di un procedimento comune a questi e al detenuto che lo aveva nominato omettendo perdi informarlo). Cass. pen. sez. I 5 giugno 2014, n. 23611
La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell’atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell’atto si assume la responsabilità. (Fattispecie relativa a mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell’interessato e sua autenticazione da parte del difensore). Cass. pen. sez. VI 2 gennaio 2014, n. 29
È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 c.p.p.in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per “facta concludentia”. (Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina per telegramma, depositata presso la Procura delle Repubblica da un avvocato che ha poi proposto appello cautelare ex art. 310 c.p.p.). Cass. pen. sez. VI 27 aprile 2012, n. 16114
La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l’osservanza delle forme e modalità richieste dall’art. 96, commi secondo e terzo, c.p.p. (In applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una dichiarazione di nomina effettuata dall’interessato presso una Stazione dei Carabinieri). Cass. pen. sez. I 28 settembre 2011, n. 35127
La nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell’atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori. (In motivazione la Corte ha chiarito, con riguardo al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, che qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, questa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all’uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo nominato). Cass. pen. Sezioni Unite 30 marzo 2012, n. 12164
La disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell’art. 613, comma secondo, c.p.p.in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell’albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest’ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi. Cass. pen. Sezioni Unite 30 marzo 2012, n. 12164
Nel caso in cui l’imputato detenuto proponga dichiarazione di appello e nomini contestualmente il difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non è configurabile alcun onere dell’autorità giudiziaria di informare il difensore dell’avventa nomina, essendo tale incombente proprio della sfera di autonomia gestionale dell’imputato. Cass. pen. sez. VI 9 giugno 2011, n. 23114
Il criterio di ragguaglio di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva di cui all’art. 135 c.p. come modificato per effetto dell’art. 3, comma sessantaduesimo, della L. 94 del 2009, non si applica, ai fini della sostituzione “ex” art. 53 L. n. 689 del 1981, ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della predetta modi.ca in quanto norma meno favorevole rispetto alla disciplina pregressa. Cass. pen. sez. III 19 maggio 2011, n. 19725
È valida la nomina del difensore fatta su un foglio sottoscritto dall’indagato, anche se mancante di autenticazione, poiché tale requisito non è richiesto dall’art. 96 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 18 aprile 2011, n. 15577
La nomina del difensore di fiducia fatta dall’indagato per il procedimento incidentale de libertate non dispiega effetto nel procedimento principale. Cass. pen. sez. I 14 ottobre 2008, n. 38648
L’atto di nomina del difensore e la eventuale elezione di domicilio devono riferirsi ad un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161, risultando altrimenti inef.caci in quanto prive di oggetto e di causa. Cass. pen. sez. VI 13 settembre 2007, n. 34671
In tema di presentazione dell’atto di querela, è valida l’autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell’atto di querela, quale l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia). Cass. pen. Sezioni Unite 28 luglio 2006, n. 26549
Ai fini della ritualità della nomina del difensore di fiducia, da effettuarsi con dichiarazione resa «all’autorità procedente» ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (v. art. 96 comma 2 c.p.p.), è onere dell’interessato assumere informazioni su quale sia in un certo momento l’autorità procedente. (Nella specie, la nomina del difensore di fiducia era stata formalizzata dall’imputato mediante deposito dell’atto di nomina presso la segreteria della procura della Repubblica, ma in data successiva a quella nella quale già il giudice aveva fissato l’udienza preliminare, dando così avviso al difensore d’ufficio; secondo la Corte, pertanto, nessun vizio poteva ascriversi al mancato avviso della data dell’udienza al difensore di fiducia, la cui nomina, intempestiva rispetto all’avviso dell’udienza, era stata del resto fatta a un’autorità che già si era spogliata del procedimento e che, quindi, non poteva più ritenersi «procedente» nel momento in cui era stata resa destinataria della nomina). Cass. pen. sez. V 14 dicembre 2004, n. 48088.
La nomina del difensore può desumersi anche dal comportamento univocamente indicativo della volontà di avvalersi del professionista, ravvisabile nell’autenticazione della firma dell’interessato sull’istanza diretta all’applicazione di una misura alternativa. Cass. pen. sez. I 17 marzo 2004, n. 12980 .
La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. pen.un difensore nell’interesse dell’indagato riguarda esclusivamente le persone “in vinculis” e non i latitanti, avendo detta norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale, ed essendo, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità da parte del tribunale della richiesta di riesame di un provvedimento applicativo della custodia in carcere presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti del latitante). Cass. pen. sez. II 24 febbraio 2017, n. 9209
È illegittima la nomina del nuovo difensore – previa revoca di quello precedente, nominato dall’imputato – effettuato da congiunto di quest’ultimo (nella specie la madre), non legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente formulate dall’imputato, nella specie in stato di libertà; né, in tal caso è applicabile l’art. 96 c.p.p. che consente al prossimo congiunto dell’arrestato di nominare un difensore di fiducia trattandosi di disposizione eccezionale, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica. Cass. pen. sez. V 13 aprile 2011, n. 15068
La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.p. un difensore nell’interesse dell’indagato riguarda esclusivamente le persone in vinculis e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica. Cass. pen. sez. I 17 luglio 2003, n. 30150
La disposizione dell’art. 96 comma terzo c.p.p. è suscettibile di estensione anche al caso dell’imputato-indagato latitante, secondo la ratio della norma la quale intende agevolare l’intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d’ufficio, le volte in cui l’interessato si trovi in difficoltà e non può agevolmente provvedere all’incombente personalmente: il che soprattutto accade nel caso del latitante, che, attesa la necessità di nascondersi e non potendo neppure utilizzare il mezzo postale per rendere la dichiarazione di nomina del difensore, stante la esigenza di autenticazione della sottoscrizione, è davvero nella impossibilità materiale di provvedere personalmente. Cass. pen. sez. IV 18 giugno 1999, n. 7962
In tema di nomina del difensore di fiducia, la previsione dell’art. 96, comma terzo, c.p.p.attribuisce legittimazione sostitutiva alla nomina al prossimo congiunto del soggetto in vinculis, fino a che questo ultimo vi provveda direttamente. In tali limiti temporali, tuttavia, la nomina effettuata dal congiunto ha piena efficacia e non è soggetto né a conferma da parte dell’interessato né a particolari termini di scadenza. In particolare, la nomina successiva di un altro difensore da parte dell’interessato non determina di per sé la caducazione dell’incarico conferito dal congiunto; tale effetto potendo conseguire solo con la revoca della precedente nomina, a norma dell’art. 107 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 10 giugno 1999, n. 7466
La ratio dell’art. 96 comma 3 c.p.p. – che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di «persone arrestate, fermate o in custodia cautelare», fino a che esse non vi abbiano provveduto – consiste nell’ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell’operare una libera scelta: conseguentemente la norma in questione non è suscettibile di applicazione analogica. (Fattispecie nella quale il mandato a proporre istanza di riesame avverso un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere era stato conferito dalla moglie dell’indagato latitante; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che correttamente il tribunale avesse dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da difensore così nominato). Cass. pen. sez. I 11 gennaio 1995, n. 4701
È inidonea la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare fatta a mezzo fax dal prossimo congiunto, in quanto la stessa, non rispettando le forme previste dall’art. 96, comma secondo, c.p.p.è priva della certa riconducibilità della manifestazione di volontà al suo autore, soggetto estraneo al processo. Cass. pen. sez. III 12 dicembre 2008, n. 46034
Gli autonomi diritti all’impugnazione, attribuiti all’imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell’attualità di decorrenza del termine, dall’altra nell’intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l’art. 96 c.p.p. consente all’imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell’imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza che dichiarava inammissibile l’istanza di riesame perché già dichiarata inammissibile una precedente istanza nei confronti del medesimo provvedimento, il difensore aveva allegato la violazione di legge in relazione all’autonomia del diritto all’impugnazione di ciascun difensore, nel rispetto del termine relativo). Cass. pen. sez. V 24 giugno 1996, n. 2804
Nell’ipotesi in cui l’imputato, assistito da due difensori non iscritti all’albo speciale della Corte di cassazione, nomini, senza alcuna revoca delle precedenti designazioni, un terzo difensore abilitato al giudizio di legittimità, la nomina ha effetto soltanto per questa fase, mentre per quella di merito eventualmente successiva spiegano interamente il loro effetto soltanto le nomine precedenti. Cass. pen. sez. III 12 dicembre 1995, n. 12242
Qualora l’imputato sia assistito da due difensori di fiducia, l’omesso avviso della data di udienza a uno di essi non comporta la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, lett. c), c.p.p.se l’imputato, assistito in udienza dall’altro difensore di fiducia, abbia fatto esplicita richiesta di avvalersi del rito speciale previsto dall’art. 444 c.p.p.; infatti deve ritenersi che in tal caso l’imputato abbia implicitamente rinunciato ad avvalersi dell’assistenza dell’altro difensore assente, in quanto ha considerato per lui più conveniente definire rapidamente il giudizio con il patteggiamento. Cass. pen. sez. I 16 dicembre 1994, n. 4951
Nel procedimento incidentale di appello in materia di misure cautelari personali, quando l’interessato abbia nominato due difensori, entrambi hanno diritto all’avviso della data dell’udienza camerale; tuttavia, ove sia stata omessa la comunicazione a uno dei difensori, si verifica una nullità a regime intermedio, di cui agli artt. 179 commi 1 e 180 c.p.p.sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dal detto art. 180, come dalla presenza all’udienza in camera di consiglio del codifensore che abbia svolto la sua difesa senza nulla eccepire al riguardo del difetto di avviso al collega a lui associato. Cass. pen. sez. II 5 agosto 1994, n. 3572 .
Nel procedimento di sorveglianza il condannato ha diritto di essere assistito anche da due difensori, sicché l’indicazione, in sede di dichiarazione di ricorso di uno dei due difensori di fiducia non pu in mancanza di revoca espressa dalla nomina dell’altro difensore, essere interpretata come una forma di revoca implicita. Cass. pen. sez. I 1 marzo 1993, n. 280
Nel procedimento di revoca dell’indulto davanti al giudice dell’esecuzione, non spiega alcun effetto la nomina intervenuta in fase di cognizione o nel procedimento di sorveglianza, attesa l’autonomia tra le diverse procedure. Cass. pen. sez. I 10 febbraio 2015, n. 5972
La nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o in quello di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza. Cass. pen. sez. I 22 dicembre 2008, n. 47530
L’individuazione del difensore non può avvenire con riferimento a nomine relative a diversi procedimenti e neppure, per la fase esecutiva, a quella intervenuta nel precedente giudizio di cognizione. Cass. pen. sez. I 16 giugno 2000, n. 2109
La individuazione del difensore nel processo di esecuzione non può essere fatta con riferimento alla nomina del difensore fatta nel processo di cognizione. (Fattispecie in cui il difensore che aveva assistito il condannato in sede di cognizione deduceva la nullità di un ordine di carcerazione perché non notificato a lui, ma ad altro difensore nominato dal P.M.; la Corte ha rigettato il ricorso affermando appunto che la nomina del difensore nel processo di cognizione non vale anche per quello di esecuzione). Cass. pen. sez. I 13 gennaio 1993, n. 4712
L’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell’interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. (Fattispecie in cui il difensore nominato in sede di cognizione era anche l’autore dell’istanza di concessione della misura alternativa). Cass. pen. sez. I 28 maggio 2014, n. 21761
La nomina del difensore di fiducia fatta dall’indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiega effetto alcuno nel procedimento principale, del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell’autorità giudiziaria procedente che viene avvisata della richiesta di riesame ai soli fini della trasmissione degli atti. Cass. pen. sez. III 14 aprile 1999, n. 4653
La richiesta di riesame di una misura cautelare fatta dal detenuto in carcere con la riserva di redazione dei motivi ad un difensore specificato, equivale a nomina di questi quale difensore di fiducia e comporta l’obbligo di invio degli avvisi anche a quest’ultimo difensore e non solo a quello in precedenza nominato. Cass. pen. sez. V 30 maggio 1997, n. 18071
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l’avviso dovuto al difensore di fiducia dell’indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l’indagato stesso rinunci all’assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d’ufficio. Questo principio opera anche nell’ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell’indagato, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.p.a condizione, per che l’indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell’interrogatorio), dell’avvenuta effettuazione dell’anzidetta nomina. Cass. pen. sez. I 6 novembre 1996, n. 5167
Attesa l’autonomia del procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare), rispetto a quello a suo tempo conclusosi con la concessione della misura medesima, deve escludersi che il mandato difensivo conferito a suo tempo in relazione a detto ultimo procedimento possa conservare la sua efficacia anche nell’ambito del procedimento di revoca. Cass. pen. sez. I 29 marzo 1995, n. 74
Non costituisce causa di nullità la nomina quale difensore d’ufficio di un avvocato immediatamente reperibile, ma non risultante tra quelli inseriti nei turni appositamente predisposti dal Consiglio dell’ordine, effettuata dal giudice nel corso del giudizio, in sostituzione del difensore di fiducia regolarmente citato e non comparso (nella specie, rinunciante al mandato). Cass. pen. sez. I 23 gennaio 2015, n. 3333
La nomina del difensore effettuata nel corso del giudizio di primo grado spiega i propri effetti per tutta la durata del giudizio di cognizione, nelle diverse fasi di esso nonché in quelle incidentali che ne scaturiscono, senza bisogno di essere reiterata. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello derivante dall’omesso avviso a difensore nominato per il giudizio di primo grado che non aveva sottoscritto l’atto di impugnazione). Cass. pen. sez. III 5 giugno 2000, n. 6615 .
L’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. Cass. pen. Sezioni Unite 10 giugno 2015, n. 24630
L’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare al difensore di fiducia dell’imputato che abbia depositato, diversamente da quanto previsto dall’art. 96, comma secondo, cod. proc. pen.la sua nomina ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, non costituisce causa di nullità se il difensore non dimostra che, al momento in cui è disposta la notificazione dell’avviso dell’udienza preliminare, l’atto di nomina è già nella disponibilità dell’autorità giudiziaria procedente. Cass. pen. sez. V 21 gennaio 2015, n. 2804
In tema di validità delle notificazioni al difensore, rileva il comportamento negligente del professionista, in quanto egli ha l’obbligo di assicurare con l’ordinaria diligenza, in costanza di mandato difensivo, la ricevibilità delle noti.che a lui dirette. (Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare personale nella quale è stata ritenuta valida la notifica dell’avviso ex art. 309 c.p.p. con consegna al portiere dello stabile in cui era allocato lo studio del difensore, trovato reiteratamente chiuso dall’ufficiale giudiziario). Cass. pen. sez. III 22 gennaio 2009, n. 2893
In tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notificazione degli atti diretti al proprio assistito deve essere enunciato, per produrre gli effetti previsti, almeno immediatamente dopo l’atto di nomina e indipendentemente dalla notifica di un qualche atto. Cass. pen. sez. I 7 febbraio 2008, n. 6068 .