1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell’art. 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all’intervento dell’ente o dell’associazione. L’opposizione è notificata al legale rappresentante dell’ente o dell’associazione (154), il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l’intervento è avvenuto prima dell’esercizio dell’azione penale (405), sull’opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari (328); se è avvenuto nell’udienza preliminare (416 ss.), l’opposizione è proposta prima dell’apertura della discussione (421); se è avvenuto in dibattimento, l’opposizione è proposta a norma dell’art. 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza (125, 586).
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l’esclusione dell’ente o dell’associazione.