Art. 90 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

Articolo 90 - codice di procedura penale

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. (3)
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali. (1)
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente. (2)

Articolo 90 - Codice di Procedura Penale

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. (3)
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali. (1)
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente. (2)

Note

(1) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 15.12.2015, n. 212 con decorrenza dal 20.01.2016.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 15.12.2015, n. 212 con decorrenza dal 20.01.2016.
(3) Il presente comma è stato inserito dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denunzia- querela per il delitto di falsa testimonianza, non essendo titolare o contitolare dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Cass. pen. sez. VI 10 novembre 2015, n. 45137

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell’apposito albo. Cass. pen. sez. VI 2 marzo 2015, n. 8995

L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione di investigazioni suppletive, da svolgersi a cura del P.M. procedente, con specificazione del loro oggetto, nonché dei relativi elementi di prova; onde una mera confutazione del fondamento della richiesta, pur essendo valutabile come memoria difensiva a norma dell’art. 90, comma primo, c.p.p. non è idonea ad attivare le procedure previste in caso di opposizione. Queste consistono in una preliminare delibazione di ammissibilità che, se risolta in senso negativo, e sempre che la notizia di reati risulti infondata, consente l’archiviazione con decreto; altrimenti, la decisione è data in contraddittorio con ordinanza nelle forme del procedimento camerale. Ne segue che, di fronte all’opposizione della persona offesa, il giudice è tenuto anzitutto a verificare se l’opponente abbia assolto l’onere di fornire le indicazioni previste dall’art. 410, comma primo, c.p.p.senza alcuna valutazione prognostica di merito; e, qualora non ritenga sussistenti le condizioni che legittimano l’instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall’apprezzamento sulla fondatezza, o non, della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all’instaurazione del procedimento di archiviazione. (Fattispecie nella quale il Gip aveva accolto la richiesta di archiviazione del P.M.omettendo di pronunciarsi sull’opposizione e la Suprema Corte aveva annullato il decreto per omessa pronuncia sull’opposizione con rinvio al Gip per l’esame dell’opposizione. Reinvestita successivamente della questione, la stessa Suprema Corte ha rigettato il ricorso della parte offesa sul rilievo che correttamente il Gip di rinvio aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di indicazione delle nuove indagini e dei nuovi elementi di prova). Cass. pen. sez. I 9 maggio 1997, n. 913

Solo la persona offesa, cioè il soggetto titolare dell’interesse specifico direttamente tutelato dalla norma, ha diritto alla notifica della richiesta di archiviazione, che non spetta invece alla persona danneggiata denunciante, cioè a chi, non titolare dell’interesse protetto, ha comunque subito un danno dal reato. Il provvedimento di archiviazione d’altro canto non ha natura giurisdizionale e perciò non può contenere, a pena di abnormità, statuizioni pregiudizievoli per l’indagato o per terzi. La qualità di persona offesa può desumersi solo dal titolo del reato competendo esclusivamente al giudice la qualificazione giuridica del fatto. (Nel caso di specie la Corte ha precisato che una società in liquidazione coatta amministrativa, qualora debba considerarsi parte offesa per reati fallimentari o societari o per reati contro la pubblica amministrazione, dovrà essere rappresentata dalla persona fisica del liquidatore, ma che in nessun caso potrà considerarsi parte offesa l’ex liquidatore già decaduto dalla carica al momento della presentazione della denuncia). Cass. pen. sez. VI 21 agosto 1995, n. 2453

In tema di misure cautelari reali, l’art. 325 c.p.p. prevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quelle che avrebbero diritto alla loro restituzione, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. L’art. 613 c.p.p. poi, che disciplina la forma dell’impugnazione, prescrive che il ricorso sia sottoscritto dal difensore iscritto nell’albo speciale, salvo che non vi provveda la parte personalmente. Pertanto, poiché le persone interessate (come la persona offesa, cui la cosa è stata sequestrata o che avrebbe diritto alla restituzione) non sono parti in senso tecnico, possono esercitare lo ius postulandi in cassazione solo attraverso il difensore iscritto nell’albo speciale. (Fattispecie relativa all’inammissibilità del ricorso sottoscritto dal presidente della Confcommercio della provincia di Latina, quale persona offesa dai reati di cui agli artt. 633 e 634 c.p.avente diritto alla restituzione dei locali sequestrati). Cass. pen. sez. V 2 febbraio 1996, n. 2900

L’inammissibilità dell’azione civile nel processo penale a carico di imputati minorenni non è ostativa all’esercizio da parte della persona offesa dei diritti e delle facoltà previste dall’art. 90 c.p.p. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso volto a far dichiarare l’inammissibilità della memoria difensiva della persona offesa). Cass. pen. sez. I 1 agosto 1991, n. 8482

La mancata notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione al prossimo congiunto della persona offesa deceduta, il quale aveva dichiarato di voler essere informato in caso di archiviazione, non determina l’illegittimità del decreto di archiviazione emesso de plano dal giudice, se la persona offesa non sia deceduta in conseguenza del reato, unica ipotesi in cui, a norma dell’art. 90 comma 3 c.p.p.i diritti e le facoltà ad essa spettanti possono essere esercitati dal prossimo congiunto (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal padre della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato, ritenendolo soggetto non legittimato a presentare la dichiarazione di voler essere informato dell’eventuale richiesta di archiviazione a norma dell’art. 408 comma 2 c.p.p.). Cass. pen. sez. VI 10 aprile 2003, n. 16715

c.p.p. si veri.chi il decesso della persona offesa, l’erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata al rapporto processuale penale che si instaura con l’indagato e non è trasmissibile iure hereditatis, mentre, nel caso in cui la persona offesa – successivamente deceduta – abbia provveduto a costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati dal reato, si trasmette all’erede il diritto al risarcimento dei detti danni, nonché la relativa posizione processuale nel contesto dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale. Cass. pen. sez. VI 22 ottobre 2002, n. 35518

Nel vigente ordinamento processuale alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare; la sua deposizione, in astratto immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell’imputato, se ritenuta dal giudice attendibile, a tal fine facendo ricorso all’utilizzazione ed all’analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità. Cass. pen. sez. II 27 giugno 1998, n. 3438  .

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Cass. pen. sez. VI 30 dicembre 2008, n. 48440

L’omessa citazione in giudizio della persona offesa, pur essendo prevista a pena di nullità, non può essere eccepita da chi non ha interesse alla osservanza della disposizione violata. (Nella fattispecie, relativa a furto di energia elettrica, la Corte ha ritenuto che l’imputato non potesse vantare alcun interesse concreto alla eccepita quantificazione del danno attraverso la citazione della parte lesa, posto che, per le modalità di sottrazione dell’energia, tale quantificazione era comunque impossibile). Cass. pen. sez. IV 14 settembre 2007, n. 34784

In nessun caso la persona offesa dal reato può sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, e nulla rilevando che esso sia redatto su carta intestata del difensore di fiducia, e che rechi in calce l’atto di nomina autenticato dal difensore medesimo. Cass. pen. sez. II 14 giugno 2001, n. 24285

La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 comma 1 c.p.p.secondo cui l’atto di ricorso deve essere sottoscritto – a pena di inammissibilità – da difensori iscritti nell’apposito albo. (Nella fattispecie la Corte, escludendo comunque che alla persona offesa si estende la deroga di cui alla prima dell’art. 613 c.p.p. relativa alla facoltà concessa al solo imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso, ha precisato che la regola generale vale anche se la parte offesa ha il titolo di avvocato, stante la qualità di litigante). Cass. pen. sez. VI 7 giugno 2000, n. 2125

In tema di impugnazioni, la persona offesa non può personalmente proporre ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto; ciò in quanto, non potendo la stessa considerarsi parte in senso tecnico, non rientra nella previsione dell’art. 613 c.p.p.che consente, appunto, alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso, con ciò derogando al principio generale che impone la sottoscrizione ad opera di un difensore iscritto nell’albo speciale. Detta norma è, poi, in realtà, applicabile al solo imputato, in quanto le altre parti possono stare in giudizio solo col ministero di un difensore munito di procura speciale. Cass. pen. sez. V 21 maggio 1999, n. 1541

L’art. 613, primo comma, c.p.p. nello stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione «salvo che la parte non vi provveda personalmente» non si riferisce, con il termine «parte», soltanto all’imputato, ma anche alla persona offesa dal reato (come a tutti i soggetti a qualsiasi titolo legittimati a partecipare di persona ai procedimenti incidentali e ai quali – pure di persona – la legge riconosce legittimazione a ricorrere per cassazione); d’altra parte, l’obbligo della nomina di un difensore nasce solamente dalle singole norme che la prevedono, con la conseguenza che, nei casi in cui tale nomina non sia prevista, non deve neanche essere nominato un difensore d’ufficio, e con l’ulteriore conseguenza che in simili ipotesi le notificazioni degli avvisi devono essere eseguite in uno dei luoghi indicati nell’art. 154 c.p.p. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto personalmente dal privato, soggetto passivo del reato di calunnia, ritenuto persona offesa ai sensi dell’art. 90 c.p.p.avverso il provvedimento di archiviazione del Gip, per omessa notificazione dell’avviso della richiesta relativa a opera del P.M.ai sensi dell’art. 408 c.p.p.). Cass. pen. sez. VI 24 luglio 1998, n. 1757

La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all’ammissione delle prove testimoniali ivi indicate. Cass. pen. sez. IV 4 febbraio 2011, n. 4372

In tema di diritti e facoltà della persona offesa, l’art. 90 del c.p.p. consente alla suddetta, anche se non costituita (o non ancora costituita) parte civile di indicare elementi di prova e quindi anche di chiedere al giudice di merito l’ammissione di testimoni. Cass. pen. sez. VI 5 agosto 1999, n. 9967

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