Art. 88 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile

Articolo 88 - codice di procedura penale

1. L’ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (74 ss., 538 ss.).
2. L’esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile (86), questa non può esercitare l’azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell’art. 75 comma 3.

Articolo 88 - Codice di Procedura Penale

1. L’ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (74 ss., 538 ss.).
2. L’esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile (86), questa non può esercitare l’azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell’art. 75 comma 3.

Istituti giuridici

Novità giuridiche