La richiesta, da parte del responsabile civile non intervenuto volontariamente, di essere estromesso dal processo, ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.p. non può essere respinta per il solo fatto che sia priva della motivazione prescritta dal comma 3 del medesimo articolo (la cui violazione non è sanzionata da nullità), dovendosi al contrario ritenere sufficiente, per il suo accoglimento, la sola effettiva esistenza, in atti, dell’elemento di prova oggettivamente suscettibile di creare pregiudizio alla difesa, in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p nulla rilevando la strategia difensiva che fino a quel momento il responsabile civile abbia inteso seguire. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto illegittima la mancata esclusione del responsabile civile basata, oltre che sulla rilevata assenza di motivazione della relativa richiesta, anche sulla considerazione che il responsabile civile, trattandosi di procedimento per violazione della normativa sui rifiuti, non aveva messo in discussione l’esito sfavorevole di alcune analisi effettuate nel corso delle indagini preliminari e destinate ad essere acquisite al fascicolo per il dibattimento). Cass. pen. sez. III 2 dicembre 2004, n. 46746
Ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.p. per prove pregiudizievoli alla difesa del responsabile civile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p.debbono intendersi tutte quelle, rilevanti ai fini dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato e/o dello stesso responsabile civile, raccolte – anche nella fase delle indagini preliminari – nel contraddittorio delle parti e riversate nel fascicolo del dibattimento. (Nel caso di specie tale è stata ritenuta una perizia medico legale svolta nella fase delle indagini preliminari con incidente probatorio ed in assenza del responsabile civile). Cass. pen. sez. III 2 marzo 2004, n. 49456