1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l’azione civile a norma dell’art. 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale (122), per l’udienza preliminare (420, 441 ss.) e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell’art. 84 commi 1 e 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l’intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile (152), alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione (178, lett. c).
4. L’intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l’esclusione della parte civile (80, 81).