Art. 84 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Costituzione del responsabile civile

Articolo 84 - codice di procedura penale

1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza (420, 484).
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura (100);
c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall’art. 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (att. 23).

Articolo 84 - Codice di Procedura Penale

1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza (420, 484).
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura (100);
c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall’art. 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (att. 23).

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