Art. 83 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Citazione del responsabile civile

Articolo 83 - codice di procedura penale

(1) 1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato (185 c.p.) può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile (74 ss.) e, nel caso previsto dall’art. 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto (429 ss.) o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere (425).
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento (491).
3. La citazione è ordinata con decreto (125) dal giudice che procede. Il decreto contiene:
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’art. 84;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell’ausiliario (126) che lo assiste.
4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato (152 ss.). Nel caso previsto dall’art. 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero. L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla (178, lett. c), 184) se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (416 ss.) o nel giudizio (465 ss.). La nullità della notificazione (171, 184) rende nulla la citazione (2).
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l’esclusione della parte civile (80, 81).

Articolo 83 - Codice di Procedura Penale

(1) 1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato (185 c.p.) può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile (74 ss.) e, nel caso previsto dall’art. 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto (429 ss.) o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere (425).
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento (491).
3. La citazione è ordinata con decreto (125) dal giudice che procede. Il decreto contiene:
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’art. 84;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell’ausiliario (126) che lo assiste.
4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato (152 ss.). Nel caso previsto dall’art. 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero. L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla (178, lett. c), 184) se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (416 ss.) o nel giudizio (465 ss.). La nullità della notificazione (171, 184) rende nulla la citazione (2).
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l’esclusione della parte civile (80, 81).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 112 del 16 aprile 1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 453 del 17 novembre 1992, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all’imputato dall’art. 555, terzo comma, di questo codice (ora art. 552, terzo comma).

Approfondimenti

Massime

L’imputato, non essendo legittimato a chiamare in giudizio il responsabile civile, in quanto non titolare di un diritto giuridicamente tutelato, non può opporsi all’estromissione del suddetto dal processo. Cass. pen. sez. V 26 luglio 2019, n. 34156

In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria (cosiddetto medico di base) per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, svolgendo quest’ultimo, in assenza del medico titolare, l’attività professionale in nome e per conto proprio, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l’individuazione del sostituto sia stato effettutata dal medico sostituito. Cass. pen. sez. IV 6 marzo 2015, n. 9814

L’omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile che, presente nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza, integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall’imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all’osservanza della disposizione violata. Cass. pen. sez. IV 23 gennaio 2008, n. 3462

Le questioni concernenti l’eventuale esclusione della parte civile o l’ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio. Cass. pen. sez. IV 14 febbraio 2003, n. 7291

Deve considerarsi atto abnorme, in quanto fuori dal sistema, il provvedimento con il quale il giudice dell’appello disponga, ex art. 604, comma 4 c.p.p.la regressione del procedimento al precedente grado di giudizio per consentire alla parte civile di citare, quale responsabile civile, altro soggetto, diverso da quello nei cui confronti ha inteso esercitare il proprio diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme, in quanto non può essere ricompreso nelle ipotesi di nullità previste dall’art. 179 c.p.p. e dall’art. 180 c.p.p.ove non sanate, l’atto con cui il procedimento sia stato fatto regredire al primo grado per la rinnovazione della citazione di altro soggetto nella medesima qualità, nel caso in cui il responsabile civile citato sia stato estromesso dai giudici d’appello a causa del rilevato difetto di legittimazione passiva). Cass. pen. sez. IV 14 gennaio 2003, n. 994

Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l’illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del Ministero della Pubblica Istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne). Cass. pen. sez. III 31 ottobre 2002, n. 36503

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell’imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell’udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell’imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice – a seguito della costituzione in udienza della parte civile – a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica). Cass. pen. sez. IV 8 marzo 2002, n. 9224  .

In caso di esercizio dell’azione civile in sede penale, non è consentita la chiamata in causa da parte del responsabile civile di altro responsabile civile. Cass. pen. sez. IV 13 aprile 2001, n. 15591

 

Istituti giuridici

Novità giuridiche