Art. 76 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Costituzione di parte civile

Articolo 76 - codice di procedura penale

1. L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale (122), mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (att. 23).

Articolo 76 - Codice di Procedura Penale

1. L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale (122), mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (att. 23).

Massime

La dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata dal procuratore speciale che sia anche difensore del danneggiato dal reato sia personalmente sia anche a mezzo di sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. limitandosi l’attività di quest’ultimo, in tal caso, al deposito dell’atto. Cass. pen. sez. V 13 aprile 2017, n. 18508

Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte. Cass. pen. sez. III 2 febbraio 2015, n. 4676

La sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte civile non determina la caducazione degli atti legittimamente compiuti prima di tale evento, ma comporta solo che il processo prosegue nei confronti del soggetto legittimato in vece dell’incapace (nella specie, il tutore), il quale, a tal fine, assume la veste di parte mediante la sua costituzione, che non integra un “nuovo” atto di costituzione di parte civile. Cass. pen. sez. V 8 gennaio 2015, n. 474

In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di conferimento del mandato alle liti per un solo grado di giudizio può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, che deve emergere dal mandato difensivo previsto dall’art. 100 c.p.p. e non può essere desunta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 c.p.p né da circostanze esterne come la annotazione in calce all’atto di appello – sottoscritto dal difensore non legittimato – di una “conferma” del suo contenuto, con contestuale conferimento di “procura speciale” per l’impugnazione, non essendo previsto dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di rati.care l’operato del difensore non legittimato. Cass. pen. sez. III 19 giugno 2014, n. 26467

Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall’art. 300 c.p.c. – inapplicabili al processo penale, ispirato all’impulso d’ufficio – in quanto la costituzione resta valida “ex tunc”. Nessuna conseguenza può quindi ricavarsi dalla mancata comparizione in grado di appello degli eredi del defunto titolare del diritto, e neppure dall’assoluta inerzia da parte degli stessi, in quanto l’art. 82, comma secondo, c.p.p.limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado. Cass. pen. sez. II 13 febbraio 2014, n. 7021

Costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione nel giudizio di primo grado di conclusioni orali consistenti nella richiesta “di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero”, senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata. Cass. pen. sez. V 12 febbraio 2014, n. 6641

In tema di costituzione di parte civile, l’esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l’atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell’atto in sé. Cass. pen. sez. IV 25 gennaio 2013, n. 4101

L’amministratore delegato di una società per azioni è legittimato a costituirsi parte civile in nome della stessa anche in mancanza di una specifica delibera del consiglio di amministrazione, salve le eventuali espresse limitazioni presenti nell’atto costitutivo. Cass. pen. sez. II 8 marzo 2011, n. 9058

Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p. non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. Tale costituzione non è ammissibile nemmeno quando il procedimento speciale venga instaurato, ai sensi dell’art. 464 c.p.p.con l’opposizione al decreto penale di condanna ovvero, ai sensi degli artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p.a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato. Cass. pen. Sezioni Unite 23 dicembre 2008, n. 47803

Il potere di costituirsi parte civile è attribuito alla persona offesa o al danneggiato, che lo possono delegare con il rilascio di procura speciale ad un terzo o allo stesso difensore. Nell’ipotesi in cui il difensore, al quale sia stata conferita anche procura speciale ad causam, nomini un sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 c.p.p.al sostituto sono attribuiti i poteri conferiti al difensore con il mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale, quale il potere di costituirsi parte civile. Cass. pen. sez. IV 16 giugno 2005, n. 22601

È ammissibile la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile da parte del giudice di rinvio che affermi la responsabilità dell’imputato, anche nell’ipotesi in cui la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di appello sia stata impugnata dal solo pubblico ministero e non anche dalla parte civile. Cass. pen. sez. IV 28 novembre 2003, n. 45982

Allorché la procura speciale che attribuisce al difensore il potere di stare in giudizio per la parte civile sia apposta in calce alla dichiarazione di costituzione, la relativa sottoscrizione è ritualmente certificata dal difensore. Cass. pen. sez. I 16 novembre 1999, n. 13107

In tema di impugnazione, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della reformatio in peius) il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall’attuale ordinamento, è prevista in aggiunta a quella del P.M. ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale si sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell’organo dell’accusa o dell’imputato. Cass. pen. sez. V 21 ottobre 1999, n. 12018

Gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell’amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che «consti della loro qualità». Invero, il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un mandato speciale; e ci tanto nel giudizio civile, quanto in quello penale, allorché le pretese civili della pubblica amministrazione siano esercitate in tale sede. Cass. pen. sez. V 7 ottobre 1999, n. 11441

Il potere di autenticazione del difensore concerne il mandato ad litem e gli altri atti equivalenti, che attengono al suo ruolo nel processo, ma non anche la procura speciale a costituirsi parte civile. Cass. pen. Sezioni Unite 13 luglio 1999, n. 12

Poiché la costituzione di parte civile, secondo l’espressa previsione dell’art. 76 c.p.p. «produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo», questa, una volta ammessa, ha diritto di partecipare a tutte le fasi successive del procedimento, ed anche quando non abbia interposto appello, ma si sia affidata all’impugnazione proposta dagli organi del P.M.è legittimata a costituirsi in appello e a vedersi riconoscere il risarcimento del danno in caso di condanna. Cass. pen. sez. V 30 maggio 1997, n. 5096

Il difensore di parte civile munito di procura speciale ex art. 76 c.p.p. e di nomina a provvedere alla difesa ex art. 78 lett. c) e art. 100 c.p.p. è depositario sia della legitimatio ad causam, che si identifica con la normale titolarità in capo al soggetto cui il reato ha cagionato un danno nel diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento, sia della rappresentanza processuale, necessaria dal momento che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Ciò vuol dire che il difensore che sia anche procuratore speciale ai sensi dell’art. 76 c.p.p. sostituisce in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che la legge riserva a quest’ultima, compresa la dichiarazione di ricorso per cassazione. Perciò è irrilevante che il difensore sia iscritto all’albo speciale presso la Corte di cassazione ed è legittimato comunque a proporre ricorso anche in tale sede. Cass. pen. sez. IV 22 aprile 1996, n. 4161  .

Il difensore non è munito di potere certificatorio generale, non avendo le norme che gli conferiscono detto potere carattere eccezionale e non potendo pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem non consente di estendere l’autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale. (Fattispecie in cui era stata rilasciata al difensore – che aveva provveduto anche all’autentica dell’autografia del sottoscrittore – la procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto – diverso peraltro da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 100 c.p.p. – con il quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa; la Cassazione ha escluso che tale atto fosse idoneo al conferimento della detta procura speciale a costituirsi parte civile, ed ha enunciato il principio di cui in massima). Cass. pen. Sezioni Unite 23 settembre 1993, n. 8650  .

La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l’autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 100 c.p.p.sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività. Cass. pen. Sezioni Unite 23 settembre 1993, n. 8650  .

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