Art. 746 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Effetti sull'esecuzione nello Stato

Articolo 746 - codice di procedura penale

1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

Articolo 746 - Codice di Procedura Penale

1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

Massime

In tema di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, lo Stato di condanna, ai fini di stabilire se permanga la propria competenza a provvedere in sede esecutiva in ordine ad una richiesta del condannato, deve preliminarmente acquisire presso lo Stato di esecuzione le informazioni necessarie circa l’avvenuto completamento dell’espiazione della pena, non potendo più eseguire la pena qualora lo Stato di esecuzione abbia comunicato di considerare completata l’esecuzione stessa. Cass. pen. sez. I 11 novembre 2009, n. 42895

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