Art. 742 bis – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

Articolo 742 bis - codice di procedura penale

(1) 1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.

Articolo 742 bis - Codice di Procedura Penale

(1) 1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 9, comma 1, lett. b), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

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