Art. 738 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Esecuzione conseguente al riconoscimento

Articolo 738 - codice di procedura penale

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera (735), le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione.
2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento (655). Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

Articolo 738 - Codice di Procedura Penale

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera (735), le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione.
2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento (655). Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

Massime

Il condono della pena concesso con il provvedimento di indulto, di cui alla L. 241 del 2006, non è applicabile alle condanne irrogate dal giudice straniero e che sono in esecuzione in Italia, a ciò stando le previsioni della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate. Cass. pen. sez. I 16 novembre 2007, n. 42420

In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito dall’art. 738 c.p.p.per cui l’esecuzione della pena è soggetta alla legge italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inflitta nell’ordinamento straniero, prescritto dall’art. 735, comma terzo c.p.p. e dall’art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, di guisa che, al .ne di stabilire l’esatta posizione giuridica esecutiva del condannato e i bene.ci già maturati secondo l’ordinamento straniero, occorre far riferimento al momento del trasferimento in Italia per l’espiazione della pena. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale la Corte di appello aveva respinto in virtù dell’art. 738 c.p.p. l’istanza del condannato trasferito in Italia per l’espiazione della pena in applicazione della Convenzione di Strasburgo, con la quale intendeva far dichiarare il beneficio della riduzione della pena acquisito durante l’esecuzione all’estero). Cass. pen. sez. I 10 marzo 2004, n. 11425  .

In caso di continuazione in Italia dell’esecuzione di sentenza straniera riconosciuta, il divieto, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 (resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988 n. 334), di aggravare il trattamento sanzionatorio stabilito dalla sentenza straniera, non implica che debba anche trovare applicazione la più favorevole disciplina prevista in materia di misure premiali dall’ordinamento straniero; e ciò avuto anche riguardo al disposto dell’art. 738 c.p.p. secondo cui, in caso di riconoscimento di sentenza straniera ai fini dell’esecuzione, la relativa pena è eseguita «secondo la legge italiana». (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato rigettato il ricorso del condannato il quale lamentava che, in luogo della liberazione anticipata nella misura prevista dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, non gli fosse stata concessa la riduzione della metà della pena espiata in concreto, come previsto dalla legislazione britannica). Cass. pen. sez. I 7 giugno 1999, n. 2601

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