Art. 737 bis – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Indagini e sequestro a fini di confisca

Articolo 737 bis - codice di procedura penale

(1) 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell’autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725 (2).
2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell’articolo 724 (2).
3. L’esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
3 bis. L’autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l’adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall’autorità straniera (3).
4. Per l’esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell’articolo 725 (4).
[5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell’articolo 737, commi 2 e 3] (4).
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e si dispone (5) la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro un anno (6) dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l’esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di sei mesi (7); sulla richiesta decide l’autorità giudiziaria (8) che ha ordinato il sequestro.

Articolo 737 bis - Codice di Procedura Penale

(1) 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell’autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725 (2).
2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell’articolo 724 (2).
3. L’esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
3 bis. L’autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l’adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall’autorità straniera (3).
4. Per l’esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell’articolo 725 (4).
[5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell’articolo 737, commi 2 e 3] (4).
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e si dispone (5) la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro un anno (6) dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l’esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di sei mesi (7); sulla richiesta decide l’autorità giudiziaria (8) che ha ordinato il sequestro.

Note

(1) Articolo aggiunto dall’art. 11 della L. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. h), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 8, comma 1, lett. h), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(4) Questo comma è stato soppresso dall’art. 8, comma 1, lett. h), n. 3), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(5) Le parole: «la corte d’appello ordina» sono state così sostituite dalle attuali: «si dispone» dall’art. 8, comma 1, lett. h), n. 4), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(6) Le parole: «entro due anni» sono state così sostituite dalle attuali: «entro un anno» dall’art. 8, comma 1, lett. h), n. 4, del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(7) Le parole: «due anni» sono state così sostituite dalle attuali: «sei mesi» dall’art. 8, comma 1, lett. h), n. 4, del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(8) Le parole: «la corte d’appello» sono state così sostituite dalle attuali: «l’autorità giudiziaria» dall’art. 8, comma 1, lett. h), n. 4, del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

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