Art. 735 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Determinazione della pena e ordine di confisca

Articolo 735 - codice di procedura penale

1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana (135 c.p.), sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli artt. 133, 133 bis e 133 ter del codice penale.
3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l’esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale (163 c.p.); se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale (176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
4 bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall’ordinamento giuridico italiano (1).
5. Per determinare la pena pecuniaria l’ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in euro (2) al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.
6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una confisca (240 c.p.), questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento, fermo quanto previsto dall’articolo 733, comma 1 bis (3).

Articolo 735 - Codice di Procedura Penale

1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana (135 c.p.), sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli artt. 133, 133 bis e 133 ter del codice penale.
3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l’esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale (163 c.p.); se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale (176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
4 bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall’ordinamento giuridico italiano (1).
5. Per determinare la pena pecuniaria l’ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in euro (2) al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.
6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una confisca (240 c.p.), questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento, fermo quanto previsto dall’articolo 733, comma 1 bis (3).

Note

(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 8, comma 1, lett. f), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(2) Le parole: «lire italiane» sono state così sostituite dalle attuali: «euro» dall’art. 8, comma 1, lett. f), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(3) Le parole: «, fermo quanto previsto dall’articolo 733, comma 1 bis» sono state aggiunte dall’art. 8, comma 1, lett. f), n. 3), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

Massime

In tema di esecuzione in Italia di sentenze straniere, a seguito dell’entrata in vigore del d.l.vo 7 settembre 2010, n. 161 la liberazione anticipata può trovare applicazione anche con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno stato estero dell’Unione Europea per fatti giudicati in quel Paese, quando l’espiazione venga poi completata nello Stato italiano. Cass. pen. sez. I 26 marzo 2013, n. 14357

Per il giudice italiano è atto dovuto la sostituzione della liberazione condizionale accordata al condannato all’estero con la misura prevista dall’art. 176 c.p.in quanto l’art. 735, comma 4, seconda parte, c.p.p.nel prevedere tale sostituzione, non pone come condizione né che il beneficio applicato all’estero sia stato concesso da un’autorità giurisdizionale, né la piena equivalenza o assimilabilità dell’istituto straniero a quello nazionale, sottraendo, così, al giudice nazionale ogni potere di apprezzamento discrezionale. (Fattispecie relativa a liberazione condizionale concessa dall’autorità elvetica). Cass. pen. sez. I 25 luglio 1996, n. 3876

L’adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia deve essere eseguito rispettando la decisione straniera con riferimento al complessivo trattamento che, in virtù di tale titolo e nell’ambito della relativa disciplina, è comminato al soggetto: di modo che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza sulla base della normativa straniera. Tale principio trova applicazione anche nella fase di esecuzione come si ricava dall’art. 738 c.p.p.; pertanto deve detrarsi dalla pena il periodo relativo al beneficio della liberazione anticipata che sia stato concesso dall’autorità giudiziaria straniera. Cass. pen. sez. VI 29 gennaio 1996, n. 3950

In tema di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, ratificata con L. 25 luglio 1988, n. 334, l’art. 3, secondo comma, L. 3 luglio 1989, n. 257, secondo il quale nel determinare la pena la Corte d’appello applica i criteri previsti dall’art. 10 della convenzione (vincolo quanto alla natura giuridica ed alla durata della sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, per lo Stato di esecuzione, salvo il limite della compatibilità con la legge di quest’ultimo in riferimento alla natura ed alla durata stesse della pena) è connotato dalla specialità. Pertanto, esso non è stato abrogato dall’art. 735, secondo comma, c.p.p.che è basato sui criteri di ragguaglio della pena secondo la legge italiana e riguarda, in generale, tutti i casi di riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione. (Fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza della Central Criminal Court di Londra. La Suprema Corte, ritenuto inapplicabile il sistema della «conversione» della pena di cui all’art. 735, secondo comma, c.p.p.ha disatteso – in ordine a due episodi di detenzione e importazione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti – l’assunto difensivo secondo cui, anziché alla somma delle pene inflitte dal giudice londinese per ciascuno dei fatti delittuosi, si sarebbe dovuto procedere all’applicazione della pena per il reato più grave, aumentata per effetto della continuazione). Cass. pen sez. V 28 dicembre 1993, n. 3597

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