Art. 734 bis – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

Articolo 734 bis - codice di procedura penale

(1) 1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l’esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purchè non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Articolo 734 bis - Codice di Procedura Penale

(1) 1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l’esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purchè non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. e), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

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