Art. 731 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

Articolo 731 - codice di procedura penale

1. Il Ministro della giustizia (1), se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, (2) presso la Corte di appello di Roma (3), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l’eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l’atto con cui questo Stato acconsente all’esecuzione. Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione e della provenienza (4).
1 bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell’esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall’autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna (5).
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall’art. 12 comma 1 nn. 1, 2 e 3 del codice penale.

Articolo 731 - Codice di Procedura Penale

1. Il Ministro della giustizia (1), se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, (2) presso la Corte di appello di Roma (3), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l’eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l’atto con cui questo Stato acconsente all’esecuzione. Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione e della provenienza (4).
1 bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell’esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall’autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna (5).
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall’art. 12 comma 1 nn. 1, 2 e 3 del codice penale.

Note

(1) Le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono state così sostituite dalle attuali: «Ministro della giustizia» dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(2) Le parole: «, se questo è sconosciuto,» sono state inserite dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(3) Le parole: «competente ai fini dell’iscrizione» sono state così sostituite dalle attuali da: «locale del luogo …» fino a: «… appello di Roma» dall’art. 53, comma 2, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal 45° giorno a partire dalla data di pubblicazione avvenuta sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003.
(4) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 3), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(5) Comma aggiunto dall’art. 7 della L. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio.

Massime

L’adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei bene.ci già acquisiti dal condannato durante l’esecuzione all’estero. A tal .ne, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all’autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l’ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti bene.ci. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice dell’esecuzione ha ritenuto eseguibile la condanna all’ergastolo inflitta dall’A.G. tedesca ad un imputato trasferitosi in Italia prima di aver espiato quindici anni di pena, stante la ritenuta inapplicabilità dell’istituto della sospensione della pena dell’ergastolo previsto dall’ordinamento straniero, essendo esso subordinato all’espiazione di almeno quindici anni di pena detentiva, oltre che al positivo superamento del giudizio sulla pericolosità sociale del condannato). Cass. pen. sez. I 4 maggio 2017, n. 21358

La sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal cod. pen. ai sensi dell’art. 731 cod.proc.pen. acquisita, su accordo delle parti, al fascicolo del dibattimento può essere utilizzata per la deliberazione ai sensi dell’art. 526 comma primo, cod. proc. pen. (in relazione all’art. 234 dello stesso codice), in quanto trattasi di acquisizione legittima che non viola il divieto di cui all’art. 191, comma primo, cod. proc. pen. Cass. pen. sez. I 4 novembre 2016, n. 46542

 

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