In tema di provvedimenti cautelari personali le esigenze di difesa sociale non possono impedire l’adozione della misura della custodia in luogo di cura, in sostituzione di quella in carcere, qualora le condizioni di salute particolarmente gravi dell’indagato non consentano le cure necessarie in stato di detenzione. (Principio affermato con riferimento ad indagato affetto da infermità mentale). Cass. pen. sez. I 31 marzo 1995, n. 393
Deve ritenersi corretta la decisione del tribunale del riesame che, all’esito di valutazione fondata sull’esame dell’imputato nel corso dell’udienza, dispone la sostituzione della misura più rigorosa della custodia in casa di cura con quella più confacente alle necessità terapeutiche dell’imputato (trattamento presso il centro igiene mentale con conseguente liberazione immediata). Infatti, il giudice del riesame: a) «annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame, decidendo anche, sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza»; b) «può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati» (nel provvedimento oggetto di riesame) ai sensi dell’art. 309, comma nono, c.p.p. norma applicabile anche in tema di riesame delle misure di sicurezza, in forza dell’esplicito rinvio ad essa desunto dall’art. 313, comma terzo, c.p.p. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M.il quale aveva sostenuto che il tribunale del riesame avrebbe avuto solo il potere di revocare o meno il provvedimento di applicazione provvisoria della misura di sicurezza). Cass. pen. sez. VI 20 gennaio 1992, n. 4114 .
In tema di misure cautelari personali, l’art. 286 c.p.p. stabilisce che, se la persona da sottoporre in custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire pericoli di fuga. Tuttavia, se la persona inferma di mente è anche socialmente pericolosa, nel senso che potrebbe commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reato (art. 203 c.p.p.) il giudice ben può ai sensi dell’art. 312 c.p.p.applicare in via provvisoria la misura di sicurezza prevista dall’art. 222 c.p. e disporre il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. Cass. pen. sez. I 8 ottobre 1991