Art. 726 ter – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

Articolo 726 ter - codice di procedura penale

(1) 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un’autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l’esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.

Articolo 726 ter - Codice di Procedura Penale

(1) 1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un’autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l’esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.

Note

(1) Questo articolo, inserito dall’art. 11 della L. 5 ottobre 2001, n. 367, è stato così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

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