In tema di competenza territoriale in ordine alle rogatorie internazionali, una volta che la Corte d’appello abbia esercitato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell’ordinamento nazionale della rogatoria straniera, ordinandone l’esecuzione, la sua competenza territoriale non può più essere messa in discussione, ferma restando la facoltà di delegare l’esecuzione di singoli atti della rogatoria ad un giudice delle indagini preliminari di altro distretto. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento della Corte d’appello che, dopo aver trattenuto gli atti ricevuti dall’autorità giudiziaria straniera provvedendo a darvi esecuzione tramite un proprio consigliere delegato, aveva successivamente trasmesso per competenza gli atti ad altra Corte d’appello). Cass. pen. sez. I 28 marzo 2017, n. 15277
Il provvedimento con cui la Corte d’appello decide sulla domanda di rogatoria internazionale inoltrata da uno Stato estero non è soggetto a ricorso per cassazione, trattandosi di una decisione che non incide sul tema della responsabilità, né su quello dei presupposti per l’esercizio della giurisdizione da parte dell’a.g. dello Stato rogante. (Fattispecie relativa a richiesta di assistenza giudiziaria per l’assunzione dell’interrogatorio di un indagato in un procedimento pendente presso l’a.g. dello Stato richiedente). Cass. pen. sez. VI 22 dicembre 2014, n. 53435
In materia di rogatorie dall’estero, è esperibile l’incidente di esecuzione soltanto avverso gli atti a contenuto processuale effettuati in esecuzione della rogatoria stessa. Il compimento, da parte della autorità giudiziaria italiana, di una mera attività materiale di trasmissione di atti e documenti già formati e contenuti in un fascicolo processuale a carico di altri soggetti non dà luogo alla instaurazione del procedimento di esecuzione della rogatoria previsto dall’art. 725 c.p.p.con conseguente inammissibilità dell’incidente di esecuzione proposto. Cass. pen. sez. I 11 maggio 2004, n. 22634
Ai fini dell’esecuzione nello Stato delle rogatorie provenienti da autorità straniere di Stati aderenti alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, aventi ad oggetto atti di perquisizione o sequestro, l’assistenza è dovuta anche qualora non vi sia la condizione della doppia punibilità. Cass. pen. sez. III 19 febbraio 2003, n. 8119
In tema di rotagoria internazionale richiesta da Stato estero, non può definirsi abnorme l’ordinanza con cui la corte di appello in corso di procedimento modi.chi la precedente ordinanza che ha dato esecuzione alla richiesta, dovendosi comunque applicare il principio generale secondo cui l’ordinanza è provvedimento emesso allo stato degli atti e, come tale, sempre modi.cabile o revocabile dal giudice che l’ha emessa. (Fattispecie in cui la corte di appello, alla luce della documentazione acquisita, ha disposto la sospensione dell’esecuzione nella parte concernente il sequestro conservativo, in attesa che lo Stato richiedente quanti.casse il danno cagionato dalla condotta illecita della persona soggetta a indagine). Cass. pen. sez. II ord. 30 novembre 2001, n. 43247
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l’art. 53 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388, secondo il quale, per i Paesi ad esso aderenti, le richieste di assistenza giudiziaria possono aver luogo direttamente tra autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte, non ha reso inoperanti per il nostro Paese, quanto alle rogatorie provenienti dall’estero, le disposizioni del codice di rito penale, se non nella parte riguardante i poteri del Ministro della giustizia, al quale non è più obbligatorio trasmettere le domande di assistenza giudiziaria ed è stato anche tolto il ruolo di tramite indispensabile tra autorità giudiziaria richiedente e autorità giudiziaria italiana. Ne consegue che le disposizioni di diritto interno, in forza delle quali è demandato alla corte d’appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti il potere di exequatur, sono tuttora in vigore e che è legittimo il provvedimento con cui detta Corte delega per l’esecuzione della rogatoria il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. (Nell’enunciare il principio di cui sopra, la Corte ha sottolineato che, ferma la prevalenza delle norme pattizie su quelle interne in caso di difforme disciplina della materia, nella specie non sussiste incompatibilità tra le une e le altre, sia per il richiamo espresso, nella legge di rati.ca dell’Accordo di Schengen, agli artt. 723 e 724 c.p.p.sia per la conferma non equivoca della procedura di exequatur, come delineata dal codice, nell’art. 10 della legge 5 ottobre 2001 n. 367). Cass. pen. sez. I 6 dicembre 2001, n. 43950 .
Il procedimento incidentale di esecuzione è un rimedio generale apprestato per la risoluzione di tutti quei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. Come tale, ha per oggetto le questioni attinenti alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero le condizioni costitutive, modificative o estintive della validità del titolo stesso; sicché esso non può mai avere per oggetto questioni già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo. Ne consegue che quando a seguito di un’ordinanza esecutiva di una rogatoria internazionale, per sua natura sottratta all’impugnazione, una parte o comunque un soggetto interessato propone incidente contro un atto esecutivo dell’ordinanza, nel quale deduce questioni già coperte dall’ordinanza stessa, l’incidente deve ritenersi inammissibile. Cass. pen. sez. III 18 giugno 1999, n. 1365 .
In tema di competenza territoriale in ordine alle rogatorie internazionali, la competenza stabilita dal primo comma dell’art. 724 c.p.p. riguarda la corte d’appello cui è demandato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell’ordinamento nazionale della rogatoria straniera. Ne consegue che una volta che la Corte, esercitando la funzione di controllo, ordini l’esecuzione della rogatoria, la sua competenza territoriale non può più essere messa in discussione, mediante incidente di esecuzione contro lo svolgimento degli atti rogati. Ed invero nell’ambito del procedimento di esecuzione si può eccepire l’incompetenza del giudice dell’esecuzione, non già quella del giudice della cognizione, ed ai sensi dell’art. 665 c.p.p. giudice dell’esecuzione è quello che ha deliberato il provvedimento. Cass. pen. sez. III 18 giugno 1999, n. 1365