1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’art. 716, provvede all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale (1).
2. Ai fini di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia (96) designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima (2). Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore (2) (3).
2 bis. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l’intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia (4).