Art. 717 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

Articolo 717 - codice di procedura penale

1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’art. 716, provvede all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale (1).
2. Ai fini di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia (96) designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3.Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della Corte di appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta. Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. (2) (3).
2 bis. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l’intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia (4).

Articolo 717 - Codice di Procedura Penale

1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’art. 716, provvede all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale (1).
2. Ai fini di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia (96) designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3.Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della Corte di appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta. Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. (2) (3).
2 bis. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l’intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia (4).

Note

(1) Le parole: «e ne raccoglie l’eventuale consenso all’estradizione facendone menzione nel verbale» sono state così sostituite dalle attuali: «, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale» dall’art. 4, comma 1, lett. p), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(2) L’originario secondo periodo è stato così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall’art. 4, comma 1, lett. p), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149 e poi modificato dall’art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(3) Questa norma è applicabile in materia di misure coercitive previste dall’art. 14 del D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161 sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a pena detentiva.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. p), n. 3), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

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