Art. 71 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato

Articolo 71 - codice di procedura penale

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’art. 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile (1), il giudice dispone con ordinanza (125) che il procedimento (2) sia sospeso (18, lett. b), sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529 ss.) o di non luogo a procedere (425).
2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina all’imputato un curatore speciale (166, 571), designando di preferenza l’eventuale rappresentante legale.
3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione (606 ss.) il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all’imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell’imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari (326 ss., 551 ss.), si applicano le disposizioni previste dall’art. 70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’art. 75 comma 3.

Articolo 71 - Codice di Procedura Penale

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’art. 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile (1), il giudice dispone con ordinanza (125) che il procedimento (2) sia sospeso (18, lett. b), sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529 ss.) o di non luogo a procedere (425).
2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina all’imputato un curatore speciale (166, 571), designando di preferenza l’eventuale rappresentante legale.
3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione (606 ss.) il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all’imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell’imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari (326 ss., 551 ss.), si applicano le disposizioni previste dall’art. 70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’art. 75 comma 3.

Note

(1) Le parole: «e che tale stato è reversibile» sono state inserite dall’art. 1, comma 21, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
(2) Le parole: «che questo» sono state così sostituite dalle attuali: «che il procedimento» dall’art. 1, comma 21, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Massime

In tema di sospensione del processo per incapacità dell’imputato, ai fini dell’esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, ma è necessario che l’imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell’istanza di sospensione, emessa nei confronti di imputato al quale era stata riconosciuta un’invalidità civile per la patologia psichiatrica da cui era affetto, ma che aveva dimostrato, anche con il comportamento tenuto dinanzi al giudice procedente, di essere in grado di partecipare coscientemente al processo). Cass. pen. sez. VI 19 giugno 2015, n. 25939

L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale disponeva ai sensi dell’art. 71 cod. proc. pen. la sospensione del processo, senza però procedere alla nomina di un curatore speciale e al contempo rimetteva al pubblico ministero le richieste da effettuarsi, rinviando ad altra udienza per eventuale interrogatorio dell’imputato). Cass. pen. sez. II 20 gennaio 2015, n. 2484

La sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato, disciplinata dagli artt. 70 e segg. cod. proc. pen. non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l’imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore. Cass. pen. sez. I 1 luglio 2014, n. 28219

Il vizio parziale di mente non inficia la capacità dell’imputato di esercitare tutte le facoltà processuali, ivi compresa la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione proposta dal suo difensore, poiché gli effetti invalidanti si verificano soltanto in relazione agli atti compiuti in presenza di una patologia mentale che impedisce una partecipazione cosciente al processo e determina la sospensione di questo ai sensi dell’art. 71 c.p.p.. Cass. pen. sez. I 19 marzo 2014, n. 12928

Non va adottata – e qualora adottata va revocata – la sospensione del procedimento ex art. 71 c.p.p. quando vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell’imputato incapace a stare in giudizio una sentenza a lui favorevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuta legittima la mancata emissione da parte del Gup dell’ordinanza di sospensione del procedimento, in un caso in cui era stata poi adottata sentenza di non doversi procedere per incapacità, senza l’applicazione di misura di sicurezza personale). Cass. pen. sez. VI 8 agosto 2013, n. 34575

In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato, l’obbligo del giudice di nominare un curatore speciale è previsto per garantire la necessaria tutela al soggetto incapace, con la conseguenza che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma terzo, cod. proc. pen. Cass. pen. sez. VI 16 maggio 2013, n. 21112

In tema di sospensione del processo per incapacità dell’imputato, ai fini dell’esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di postumi di una risalente patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l’imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere. Cass. pen. sez. I 18 aprile 2012, n. 14803

In tema di capacità dell’imputato a partecipare coscientemente al processo, qualora, dopo l’ordinanza di sospensione disposta a norma dell’art. 71 c.p.p.il giudice ritenga che l’imputato abbia riacquistato tale capacità ed abbia motivato sul punto, non costituisce alcuna nullità l’omessa adozione di un formale provvedimento di revoca della precedente ordinanza di sospensione, essendo detta determinazione implicita nella valutazione al riguardo esplicitata dal giudice. Cass. pen. sez. VI 5 febbraio 2008, n. 5681

L’interdizione dell’imputato non comporta l’obbligo del giudice di accertarne d’ufficio l’incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all’art. 70 c.p.p.in quanto l’interdizione presuppone l’incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e, giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l’ausilio tecnico del difensore, essere consapevole protagonista del processo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito, escludendo che egli, quand’anche informato della esistenza di una sentenza di interdizione, avrebbe dovuto azionare la procedura di cui all’art. 70 c.p.p.della quale, peraltro, non gli era mai stata richiesta l’applicazione). Cass. pen. sez. V 25 gennaio 2005, n. 02283

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