Art. 709 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero

Articolo 709 - codice di procedura penale

1. L’esecuzione dell’estradizione è sospesa se l’estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l’esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità (1).
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV (742 ss.), convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.

Articolo 709 - Codice di Procedura Penale

1. L’esecuzione dell’estradizione è sospesa se l’estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l’esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità (1).
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV (742 ss.), convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.

Note

(1) Questo periodo è stato così sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. i), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149

Massime

In tema di estradizione per l’estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l’esecuzione dell’estradizione per esigenze di giustizia interna a norma dell’art. 709 c.p.p.la misura coercitiva cui l’estradando è eventualmente sottoposto va revocata. Cass. pen. sez. VI 28 novembre 2008, n. 44441

Qualora il Ministro della giustizia sospenda, a norma dell’art. 709 c.p.p.l’esecuzione della estradizione «a soddisfatta giustizia italiana», non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all’atto della sospensione i termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma 4, e 308 c.p.p. Tali misure devono pertanto essere revocate per l’assenza di una previsione normativa che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l’esecuzione della estradizione resta sospesa; ferma restando, peraltro, la possibilità di adottare nuovamente misure coercitive, una volta cessata la sospensione, nei limiti delle esigenze cautelari connesse all’accompagnamento dell’estradando ed alla sua consegna allo Stato richiedente, e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 708 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 18 dicembre 2006, n. 41540

In tema di misure cautelari adottate nell’ambito del procedimento di estradizione, avuto riguardo alla complessiva disciplina della materia, caratterizzata dalle previsioni di rigide scansioni temporali, quali contenute, in particolare, negli artt. 708 e 714 c.p.p.l’assenza di tali previsioni nell’art. 709 c.p.p. non può che essere interpretata nel senso che, verificandosi l’ipotesi ivi prevista di una sospensione, per esigenze di giustizia interne, della consegna dell’estradando allo Stato estero richiedente, la misura cautelare eventualmente in atto dev’essere revocata, salva la possibilità di una sua remissione, sussistendone i presupposti, su nuova richiesta del Ministro della giustizia, ai sensi degli artt. 704, comma 3, e 714, comma 1, c.p.p.in funzione della concreta e sollecita consegna dell’estradando, da effettuarsi a norma dell’art. 708, comma 4, c.p.p. Cass. pen. sez. VI 6 febbraio 2004, n. 4643

In tema di estradizione per l’estero, poiché nell’ambito della disciplina del procedimento estradizionale alla custodia cautelare è assegnata una funzione strumentale rispetto alla consegna dell’estradando, ove il Ministro della Giustizia sospenda l’esecuzione dell’estradizione per ragioni di giustizia interna a norma dell’art. 709 c.p.p.la misura coercitiva a cui l’estradando è stato eventualmente sottoposto deve essere revocata, potendo tuttavia, ove ne sussistano i presupposti, essere riemessa, su nuova richiesta del Ministro ai sensi dell’art. 714 c.p.p. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha tra l’altro escluso l’applicabilità alla fase de qua dei termini previsti per il procedimento ordinario dagli artt. 303 e 308 c.p.p.in quanto incompatibili con la particolare struttura del procedimento estradizionale). Cass. pen. sez. VI. 23 settembre 2003, n. 36549

In tema di estradizione per l’estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l’esecuzione dell’estradizione a norma dell’art. 709 c.p.p.la misure coercitiva a cui l’estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura. Cass. pen. sez. VI 17 settembre 2003, n. 35658

In tema di procedura di estradizione, qualora in epoca successiva alla sentenza favorevole alla richiesta dello Stato estero si provveda con decreto ministeriale alla sospensione della consegna del cittadino e si chieda la revoca della misura coercitiva, il mantenimento del ritiro del passaporto, una volta revocata dal giudice la misura, non trova alcuna giustificazione, trattandosi di adempimento funzionale ad eventuale misura cautelare del divieto di espatrio che, in assenza di richiesta del ministro, non può essere disposta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza della corte di appello che aveva respinto la richiesta di restituzione del passaporto sul presupposto della pendenza della pratica estradizionale e del permanere dell’esigenza di evitare che il possesso del passaporto potesse favorire la sottrazione dell’estradando all’esecuzione della consegna). Cass. pen. sez. VI 25 settembre 2001, n. 34796

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