Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, non assume rilievo l’eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l’aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all’estradizione solo nell’ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della Giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell’art. 708 cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. VI 13 aprile 2018, n. 16507
L’inefficacia del decreto di estradizione conseguente alla mancata presa in consegna, prevista dall’art.708, comma sesto, cod.proc.pen. consente l’emissione di un nuovo decreto in pendenza della domanda di consegna previa valutazione dell’autorità giudiziaria delle sole questioni nuove, connesse alla sostituzione del titolo estradizionale, restando coperte dal giudicato quelle esaminate a seguito della prima domanda. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che fosse precluso l’esame dell’eccezione di prescrizione, trattandosi di condizione di legalità dell’estradizione già valutata nella precedente fase giurisdizionale e non interessata dalla sostituzione del titolo estradizionale). Cass. pen. sez. VI 13 luglio 2017, n. 34432
In tema di estradizione per l’estero, un volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione, è consentita l’applicazione della custodia cautelare nei confronti dell’estradando al fine di assicurarne la materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando i motivi del mancato espletamento degli adempimenti relativi a precedenti tentativi di esecuzione della consegna medesima. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in ragione dell’assenza di un programma funzionale alla effettiva realizzazione della consegna dell’estradando, non verificatasi in precedenza a causa della resistenza attiva opposta da quest’ultimo in due occasioni). Cass. pen. sez. VI 14 aprile 2017, n. 18622
In tema di estradizione per l’estero, quando la mancata consegna sia impedita dalla pronuncia del giudice amministrativo di un’ordinanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento ministeriale, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all’atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen.ma quella prevista dall’art. 708, comma sesto, cod. proc. pen.. Cass. pen. sez. VI 29 gennaio 2015, n. 4338
L’esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su pro.li attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, nella quale l’estradando aveva genericamente dedotto l’insussistenza del pericolo di irreperibilità stante la sua appartenenza all’Unione europea, e la maggiore proporzionalità ed adeguatezza della misura domiciliare). Cass. pen. sez. VI 28 febbraio 2014, n. 9924
In tema di estradizione per l’estero, il termine entro il quale il Ministro della giustizia deve adottare la decisione sulla consegna rimane quello di quarantacinque giorni previsto dall’art. 708, comma primo, c.p.p.non essendo applicabile alla materia estradizionale il diverso termine previsto dall’art. 23 della L. n. 69/2005 per il mandato di arresto europeo. Cass. pen. sez. VI 29 aprile 2009, n. 17912
In tema di estradizione per l’estero, qualora la consegna dell’estradando allo Stato richiedente sia sospesa non per la ritenuta necessità, da parte del Ministro della Giustizia, del previo soddisfacimento delle esigenze di giustizia italiane, ma in conseguenza dell’avvenuta impugnazione, da parte dell’estradando, davanti al tribunale amministrativo regionale, del Decreto ministeriale con il quale la domanda di estradizione è stata accolta, deve trovare applicazione, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 714, comma secondo, c.p.p.il disposto di cui all’art. 304, comma primo, lett. a), c.p.p.equiparandosi l’impugnazione del decreto alla richiesta di sospensione o rinvio del dibattimento per impedimento dell’imputato, con la conseguenza che la detta sospensione impedisce il decorso dei termini di durata della custodia cautelare stabiliti dall’art. 708 c.p.p. per la fase amministrativa della procedura di estradizione. Cass. pen. sez. VI 22 marzo 2006, n. 10110
In tema di estradizione verso l’estero, la valutazione compiuta dalla Corte d’appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. Cass. pen. sez. VI 30 marzo 2004, n. 15111
In tema di estradizione per l’estero, il vano decorso del termine di quindici giorni previsto dall’art. 708, comma 5, c.p.p. per la consegna dell’estradando produce la perdita di efficacia del decreto ministeriale di estradizione solo nell’ipotesi in cui la mancata consegna sia attribuibile all’inerzia dello Stato richiedente «che non provvede a prendere in consegna l’estradando». (Nella specie, il termine era decorso a seguito della decisione dello Stato italiano di rinviare la consegna in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso promosso dall’interessato per l’ottenimento della sospensione dell’esecuzione del decreto ministeriale). Cass. pen. sez. VI 8 maggio 1998, n. 922
Al ritardo del Ministero di grazia e giustizia nel comunicare allo Stato richiedente la sua decisione di concedere l’estradizione, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedere, non consegue la scarcerazione dell’estradando. Questa è prevista solo nelle diverse ipotesi, insuscettibili di estradizione analogica, in cui il ministero non provveda nei quarantacinque giorni alla decisione in merito all’estradizione, ovvero lo Stato richiedente non prenda in consegna l’estradando nel termine fissato dal ministero. Cass. pen. sez. V 30 gennaio 1991