Art. 705 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Condizioni per la decisione

Articolo 705 - codice di procedura penale

1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile (648) nello Stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all’estradizione:
a) se, per il reato per il quale l’estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (1);
c bis) se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta (1).

Articolo 705 - Codice di Procedura Penale

1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile (648) nello Stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all’estradizione:
a) se, per il reato per il quale l’estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (1);
c bis) se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta (1).

Note

(1) L’originaria lettera c) è stata così sostituita dalle attuali lettere c) e c bis) dall’art. 4, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

Massime

In tema di estradizione per l’estero, la causa ostativa prevista dall’art.18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n.69, non è applicabile nei confronti di cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea, anche qualora siano stabilmente radicati nel territorio nazionale, in quanto l’art.705, comma 2, cod. proc. pen. non contempla analogo motivo di rifiuto alla consegna dell’estradando. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del mandato di arresto europeo è espressione dell’appartenenza ad uno spazio giudiziario comune, sicchè non è estensibile nei confronti di cittadini aventi nazionalità diverse). Cass. pen. sez. VI 2 febbraio 2018, n. 5225

In tema di estradizione processuale, il giudice può valutare, ai fini della veri.ca della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza prescritta dall’art. 705 cod. proc. pen. le dichiarazioni accusatorie rese dal testimone anonimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di estradizione del ricorrente verso la Repubblica federale Svizzera, emessa sulla base della convergenza delle dichiarazioni accusatorie del teste anonimo e del presunto complice del ricorrente, rilevando che ogni questione sull’utilizzabilità e sulle ragioni per cui era stata celata l’identità del teste possono essere fatte valere nel corso del processo nello Stato richiedente). Cass. pen. sez. VI 24 luglio 2017, n. 36767

In tema di estradizione per l’estero, sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda, ferme le valutazioni dell’autorità politica, quando la persona richiesta sia madre di prole di età superiore a tre anni con lei convivente. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dalla Repubblica del Montenegro). Cass. pen. sez. VI 9 maggio 2013, n. 20109

Non è di ostacolo all’estradizione richiesta dallo Stato estero, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti della persona da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva utilizzando, per l’accertamento della sua responsabilità, dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa in assenza di contraddittorio e ritrattate all’esito di pressioni esercitate nei suoi confronti, quando la decisione dell’autorità estera si fondi anche su altri elementi di prova e le suddette dichiarazioni non siano state il motivo esclusivo o prevalente della condanna. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalle autorità romene). Cass. pen. sez. VI 29 gennaio 2013, n. 4288

In tema di estradizione per l’estero, la commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l’estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi pudar luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione (ex art. 7), che non è di competenza dell’autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost.n. 58 del 1997). (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità albanesi per un reato di sfruttamento aggravato della prostituzione di una cittadina albanese, commesso interamente in Italia da un suo concittadino e giudicato con sentenza contumaciale di condanna dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente). Cass. pen. sez. VI 7 marzo 2012, n. 9119

In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione. (Fattispecie in tema d’estradizione richiesta, sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957, dalla Repubblica Ucraina). Cass. pen. sez. VI 3 marzo 2010, n. 8609

Può essere concessa l’estradizione di un imputato minorenne all’epoca del fatto, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e più mite rispetto a quello riservato all’adulto, nel pieno rispetto del diritto di difesa e della normativa a tutela della condizione minorile. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione esecutiva avanzata dalla Repubblica di Romania per fatti di reato commessi prima della sua adesione all’Unione europea). Cass. pen. sez. VI 9 febbraio 2010, n. 5054

Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, non assume rilievo l’eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato previsto nell’ordinamento dello Stato richiedente, atteso che la relativa disciplina rientra nella discrezionalità dell’esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità romene per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina del mandato di arresto europeo, in cui la S.C. ha ritenuto non in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento la mancata previsione di una disposizione analoga a quella di cui all’art. 656, comma quinto, c.p.p.in tema di esecuzione delle pene detentive brevi). Cass. pen. sez. VI 29 gennaio 2009, n. 4263

In tema di estradizione per l’estero, sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, se l’ordinamento dello Stato richiedente riconosce a quest’ultima, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento, il diritto di chiedere la rinnovazione del giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene). Cass. pen. sez. VI 13 gennaio 2009, n. 1109

In tema di estradizione per l’estero, non costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957 l’indulto concesso dallo Stato richiesto. (Fattispecie nella quale il ricorrente, richiesto in estradizione dalla Romania, aveva invocato l’applicazione dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 ). Cass. pen. sez. VI 14 novembre 2008, n. 42713

Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato albanese, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l’accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, escludendo che nel caso di specie vi fosse stata una violazione del nucleo essenziale dei diritti di difesa dell’imputato). Cass. pen. sez. VI 18 febbraio 2004, n. 6864

In tema di estradizione per l’estero, il divieto di pronuncia favorevole che l’art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la allarmante situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale. (In motivazione, la Corte ha specificato che è onere dell’estradando allegare elementi idonei dai quali desumere la sussistenza di motivi ostativi, dovendosi escludere che il giudice possa decidere sulla base di semplici congetture). Cass. pen. sez. VI 8 febbraio 2016, n. 4977

In tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a veri.care, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. (Fattispecie riguardante richiesta relativa a soggetto accusato quale “coautore” di sequestri di persona, torture e uccisioni di dissidenti politici durante il periodo della dittatura militare in Argentina, motivata sulla sola base dell’appartenenza del medesimo ad un reparto dell’esercito di quello Stato all’epoca dei fatti, ed in assenza di precise indicazioni sulla sua partecipazione ad alcuno degli episodi in contestazione). Cass. pen. sez. VI 15 ottobre 2014, n. 43170

In tema di estradizione per l’estero, la pronuncia ostativa all’estradizione, di cui all’art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen non può essere basata su documentazione proveniente da Amnesty International, da cui si evincano soltanto episodi occasionali e non sistematici di persecuzione o discriminazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insufficiente l’accertamento officioso circa la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti fondamentali da parte del Governo Ucraino). Cass. pen. sez. VI 11 luglio 2014, n. 30864

In tema di estradizione per l’estero, la Corte d’appello può fondare la propria decisione contraria, ai sensi degli artt. 705, comma secondo, lett. c), e 698, comma primo, cod. proc. pen. sul provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni che abbia riconosciuto all’estradando lo “status” di protezione internazionale sussidiaria, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l’estradizione, ove quest’ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo ed affidabile. Cass. pen. sez. VI 28 gennaio 2014, n. 3746

In tema di estradizione per l’estero, la pronuncia ostativa all’estradizione, di cui all’art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito internet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo della Moldavia). Cass. pen. sez. VI 21 gennaio 2014, n. 2657

In tema di estradizione per l’estero, non sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia padre di prole di età inferiore a tre anni, con lui convivente, se le primarie esigenze di tutela del minore risultino in concreto prevalenti sulle esigenze punitive sottese alla domanda di estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalle autorità romene per l’esecuzione di una risalente sentenza di condanna per furto di pollame, in cui la S.C. ha valorizzato il dato relativo alla impossibilità per la madre di provvedere ai bisogni primari del minore, con i conseguenti rischi di perdita dell’abitazione e di sradicamento dal territorio italiano). Cass. pen. sez. VI 22 maggio 2013, n. 21988

In tema di estradizione per l’estero, non sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, dovendosi ritenere che il divieto di consegna previsto, in tema di mandato di arresto europeo, dall’art. 18, lett. s), della L. n. 69 del 2005, sia espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell’interesse del bambino. (Fattispecie relativa ad una domanda estradizionale avanzata dalle autorità moldave, in cui è stata ritenuta non ostativa la minore età di cinque anni del figlio della persona richiesta in consegna). Cass. pen. sez. VI 7 maggio 2009, n. 19148

In tema di estradizione per l’estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi. Cass. pen. sez. VI 28 ottobre 2008, n. 40283

Ai fini del divieto di pronuncia favorevole all’estradizione, previsto dall’art. 705, comma secondo c.p.p.la Corte di appello non è tenuta a valutare la legittimità dell’ordine di arresto emesso dallo Stato richiedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell’estradando che aveva dedotto l’assenza delle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo estradizionale). Cass. pen. sez. VI 20 novembre 2007, n. 42766

Sussiste il divieto di estradizione, ex art. 705, comma secondo, c.p.p.qualora il fatto per il quale l’estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con l’art. 4, comma secondo, della Convenzione europea – per il quale nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio – nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall’art. 698, comma primo, c.p.p. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia per un fatto di frode – truffa secondo l’ordinamento italiano – sanzionato dall’art. 209 del c.p. bielorusso anche con la pena dei lavori forzati). Cass. pen. sez. VI 6 luglio 2006, n. 23555

In tema di estradizione per l’estero, il divieto di pronuncia favorevole che l’art. 705, comma secondo, lett. c), c.p.p. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale; si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti il timore che l’estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quel paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti di propria iniziativa, ben potendo tale pericolo essere tutelato con le opportune cautele di un ordinamento democratico. Cass. pen. sez. VI 15 giugno 2004, n. 26900

In tema di estradizione per l’estero, dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, deve ritenersi che la convenzione stessa impedisca l’estradizione di una persona che risulti aver già interamente espiato in Italia la pena per la quale è richiesta l’estradizione, a seguito dell’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tale fine (in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato che non sussistevano le condizioni per l’estradizione di un cittadino slovacco che, richiesto in estradizione dal suo paese di cittadinanza per l’espiazione di una pena di sei mesi di detenzione, era stato sottoposto in Italia alla misura della custodia in carcere per fini estradizionali per un periodo superiore alla pena suddetta) Cass. pen. sez. VI 20 aprile 2004, n. 18266

Non può essere concessa l’estradizione di un imputato minorenne nell’ipotesi in cui l’ordinamento dello Stato richiedente preveda che lo stesso sarà giudicato come se fosse un adulto, la sua imputabilità sarà presunta senza alcun previo accertamento e la pena eventualmente inflittagli sarà eseguita negli ordinari istituti per adulti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale i giudici di merito avevano affermato non sussistere le condizioni per l’estradizione di un imputato minorenne richiesta dalla Repubblica di Lettonia, non risultando né che il minorenne condannato a pena detentiva potesse ricevere un trattamento penitenziario differenziato in speciali istituti né che l’accertamento giudiziale circa la sua capacità di intendere e di volere fosse effettuato sulla base di indagini che tenessero conto della specifica considerazione della sua personalità in via di sviluppo). Cass. pen. sez. VI 30 marzo 2004, n. 15108

In tema di estradizione per l’estero, la causa di rifiuto prevista dall’art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.introdotto dall’art. 4 della legge 3 ottobre 2017, n. 149, può trovare applicazione non solo nel caso in cui nello Stato richiedente non sia possibile assicurare cure mediche all’estradando, ma anche quando la procedura di estradizione sia in sé suscettibile di comportare un pregiudizio per le sue condizioni di salute. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale pregiudizio sussiste non in presenza di qualsiasi ripercussione negativa per la salute del predetto, ma quando possano derivare dall’estradizione conseguenze di eccezionale gravità, cioè effetti patologici importanti e oggettivamente riscontrabili). Cass. pen. sez. VI 11 gennaio 2019, n. 1354

In tema di estradizione per l’estero, a seguito dell’introduzione dell’art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4 della legge 3 ottobre 2017, n. 149, la valutazione delle condizioni di salute del soggetto richiesto non è più rimessa alla discrezionalità del Ministero della Giustizia nella fase amministrativa della procedura, ma è devoluta alla cognizione della Corte d’appello nella fase giurisdizionale della stessa, integrando una autonoma causa ostativa all’estradizione. Cass. pen. sez. VI 11 gennaio 2019, n. 1363

In tema di estradizione per l’estero, la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale sussiste quando nei confronti dell’estradando, per lo stesso fatto, è stata esercitata l’azione penale ovvero è stata emessa un’ordinanza applicativa della custodia cautelare. (Fattispecie nella quale, nei confronti dell’estradando, risultavano unicamente l’iscrizione nel registro degli indagati e l’emissione di un decreto di perquisizione). Cass. pen. sez. VI 22 ottobre 2018, n. 48097

La mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a quello esistente in Italia in tema di “protezione” dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l’estradizione di un suo cittadino trova ragionevole spiegazione in differenti, comprensibili, valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie ed opportune da parte di ciascuno Stato, ma non esclude “ex se” la possibilità di concedere l’estradizione anche in mancanza di tale complesso di norme; è necessario tuttavia veri.care, anche nella fase giurisdizionale della procedura, se da parte di tale Paese possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o l’opportunità, specie a fronte della rilevata consistenza e peculiarità del tipo di collaborazione offerta, incidendo anche tale profilo di merito sul vaglio delibativo inerente al necessario rispetto, in concreto, delle forme e garanzie di tutela dei diritti fondamentali dell’estradando. Cass. pen. sez. VI 13 febbraio 2015, n. 6488

Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, non assume rilievo l’eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l’aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che, nel caso di estradizione esecutiva, va presa in considerazione ai fini delle suddette valutazioni solo la pena concretamente inflitta e non la pena edittale prevista dalla legislazione straniera ). Cass. pen. sez. VI 6 ottobre 2008, n. 38137

In tema di estradizione per l’estero, la situazione di difficoltà e disagio derivante dall’allontanamento dell’estradando dalla sua famiglia radicata in Italia non integra alcuna delle condizioni ostative all’estradizione previste dall’art. 705, comma secondo c.p.p. Cass. pen. sez. VI 6 ottobre 2008, n. 38137

Il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, secondo comma, c.p.p non è applicabile alla pronuncia sull’estradizione emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sull’estradabilità ad altra udienza per l’acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa. Cass. pen. sez. VI 13 novembre 2007, n. 41635

Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall’art. 705, comma secondo lett. b) c.p.p fino nell’ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, non ricorre nel caso in cui la condanna sia stata basata sulla sola confessione dell’imputato. (Nell’affermare tale principio, con riferimento ad una domanda presentata dal Governo degli Stati Uniti d’America, la Corte ha chiarito che il livello di veri.ca dell’attendibilità della confessione attiene alle regole proprie di ogni ordinamento e non coinvolge il rispetto dei diritti fondamentali). Cass. pen. sez. VI 24 settembre 2007, n. 35415

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