Art. 702 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Intervento dello Stato richiedente

Articolo 702 - codice di procedura penale

(1) 1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla Corte di cassazione (704, 706) facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.

Articolo 702 - Codice di Procedura Penale

(1) 1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla Corte di cassazione (704, 706) facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.

Note

(1) Si veda l’art. 12 del D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161 sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a pena detentiva.

Massime

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la condizione di reciprocità, alla quale è subordinata ai sensi dell’art. 702 cod. proc. pen. la facoltà di intervento dello Stato estero nel procedimento di estrazione passiva, deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione sostanzialmente “equivalente” in favore dello Stato italiano, corrispondente cioè al contenuto “materiale” del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell’evenienza procedimentale che vengono in rilevo nel caso considerato. Cass. pen. sez. VI 23 marzo 2017, n. 14237

In tema di estradizione per l’estero, lo Stato richiedente non è legittimato ad impugnare i provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana relativi alle misure cautelari assunte nei confronti dell’estradando. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha anche escluso che tale omissione presenti profili di incostituzionalità ). Cass. pen. sez. VI 15 ottobre 2008, n. 38849

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