Art. 701 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Garanzia giurisdizionale

Articolo 701 - codice di procedura penale

1. L’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello (704705).
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l’imputato o il condannato all’estero acconsente all’estradizione richiesta. L’eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso, dell’interprete (1) e di esso è fatta menzione nel verbale (att. 202). 3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l’estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia (2) ovvero alla corte di appello che ha ordinato l’arresto provvisorio previsto dall’art. 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell’arresto previsto dall’art. 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati è competente la Corte di appello di Roma.

Articolo 701 - Codice di Procedura Penale

1. L’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello (704705).
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l’imputato o il condannato all’estero acconsente all’estradizione richiesta. L’eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso, dell’interprete (1) e di esso è fatta menzione nel verbale (att. 202). 3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l’estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia (2) ovvero alla corte di appello che ha ordinato l’arresto provvisorio previsto dall’art. 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell’arresto previsto dall’art. 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati è competente la Corte di appello di Roma.

Note

(1) Le parole: «e, se del caso, dell’interprete» sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.
(2) Le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono state così sostituite dalle attuali: «Ministro della giustizia» dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149.

Massime

La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l’estero, appartiene alla corte di appello che ha disposto ex art. 715 c.p.p. la misura coercitiva in via provvisoria ovvero alla corte di appello il cui presidente ha convalidato l’arresto previsto dall’art. 716 c.p.p.applicandosi i restanti criteri stabiliti dall’art. 701, comma quarto c.p.p. (residenza, dimora e domicilio dell’estradando) soltanto nell’ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell’arresto a fini estradizionali. Cass. pen. sez. VI 11 dicembre 2003, n. 47465  .

La competenza in materia di estradizione – in mancanza di disposizioni transitorie specifiche – appartiene, per il principio tempus regit actum, alla corte d’appello .n dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Compete, pertanto, alla corte d’appello anche l’applicazione, la revoca e la sostituzione delle misure cautelari. La detta competenza è derogata a favore della Corte di cassazione solo se il procedimento è «in corso» davanti ad essa (artt. 714, quinto comma e 718 primo comma, c.p.p. 1988). Il procedimento è «in corso» quando il giudice ne abbia la disponibilità dovendo decidere una qualsiasi questione che rientri nella sua competenza. La deroga viene meno con la statuizione. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio alla stessa corte d’appello che aveva ritenuto di dover declinare la propria competenza a favore della Corte di cassazione per avere quest’ultima, due anni prima, annullato la sentenza della corte d’appello, esprimendo parere favorevole all’estradizione). Cass. pen. sez. II 4 gennaio 1991

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