1. L’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello (704–705).
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l’imputato o il condannato all’estero acconsente all’estradizione richiesta. L’eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso, dell’interprete (1) e di esso è fatta menzione nel verbale (att. 202). 3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l’estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia (2) ovvero alla corte di appello che ha ordinato l’arresto provvisorio previsto dall’art. 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell’arresto previsto dall’art. 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati è competente la Corte di appello di Roma.