In tema di estradizione per l’estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente identificato l’estradando come la persona destinataria del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall’autorità giudiziaria straniera, a nulla rileva che l’autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli altri requisiti di identificazione previsti dall’art. 700, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Cass. pen. sez. VI 23 gennaio 2018, n. 3079
In tema di estradizione per l’estero, l’inosservanza della disposizione contenuta nell’art. 201 disp. att. cod. proc. pen. secondo cui le domande provenienti da un’autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà luogo a nullità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente la traduzione in lingua italiana della ordinanza applicativa della misura cautelare, nella quale risultavano dettagliatamente descritti i fatti addebitati all’imputato). Cass. pen. sez. VI 9 marzo 2017, n. 11548
In tema di estradizione per l’estero, il termine finale per il calcolo della prescrizione della pena, oggetto della sentenza di condanna costituente titolo per l’attivazione della procedura di estradizione, è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di estradizione e non da quella di emissione della sentenza con cui la corte di appello dichiara sussistenti le condizioni per il relativo accoglimento. Cass. pen. sez. VI 4 novembre 2015, n. 44604
In tema di mandato di arresto europeo, le richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2005, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale; ciò comporta che lo Stato richiedente è tenuto a trasmettere all’Italia una formale domanda di estradizione – alla quale può può ritenersi equipollente anche un mandato di arresto europeo, a condizione perché siano soddisfatti tanto i requisiti e i contenuti formali, che i profili attinenti alla competenza dell’autorità richiedente – e che la richiesta deve essere trattata dall’Italia in conformità alle disposizioni in materia di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la correttezza della procedura estradizionale per fatti commessi prima del 7 agosto 2002, avviata dalle Autorità rumene con apposita domanda corredata dalla relativa documentazione, potesse essere stata pregiudicata dalla precedente emissione di un m.a.e.). Cass. pen. sez. VI 7 ottobre 2014, n. 41836
In materia di estradizione per l’estero, l’autenticità dei titoli giustificativi della relativa domanda è garantita dal carattere ufficiale e pubblico della richiesta proveniente dallo Stato estero, alla quale siano state allegate le copie degli atti giudiziari d’interesse per la procedura estradizionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, la quale aveva osservato che l’invio della documentazione allegata alla domanda di estradizione, in quanto effettuato per il tramite del Ministero della Giustizia romeno, ne rendeva incontestabile la provenienza e la conformità agli originali). Cass. pen. sez. VI 7 ottobre 2014, n. 41836
In tema di estradizione per l’estero, il tardivo arrivo della domanda di estradizione e dei documenti previsti dall’articolo 700 c.p.p. comporta la revoca delle misure cautelari eventualmente adottate, ma non spiega alcun effetto sulla procedura estradizionale, che conserva la sua efficacia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi del ricorrente secondo cui lo Stato richiedente, una volta perento l’arresto provvisorio, a causa del tardivo invio della domanda estradizionale, avrebbe dovuto presentare una nuova ed autonoma domanda ). Cass. pen. sez. VI 29 ottobre 2008, n. 40286
In materia di estradizione per l’estero l’autenticità dei titoli giustificativi della relativa domanda è garantita dal carattere ufficiale della medesima, qualora gli atti prodotti siano ad essa allegati per farne parte integrante. Cass. pen. sez. VI 22 marzo 2006, n. 10112
Quando agli atti del procedimento sussiste la certezza che l’estradando all’estero sia la persona a cui sono attribuiti i fatti che l’autorità straniera le contesta, nessuna conseguenza negativa può trarsi dalla totale o parziale omissione delle allegazioni che l’art. 700 comma 2 lett. c) c.p.p. impone allo Stato richiedente ai fini dell’esatta individuazione del soggetto di cui è domanda l’estradizione. Cass. pen. sez. VI 7 giugno 1996, n. 1620 .
A norma dell’art. 700 c.p.p. l’estradizione è consentita sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale nonché una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l’estradizione, con l’indicazione del tempo e del luogo della commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica. La disposizione non va interpretata nel senso che occorre necessariamente un’autonoma relazione sui fatti, distinta dalla domanda di estradizione e dal provvedimento restrittivo, ma vale a ribadire che i fatti stessi debbano essere dettagliatamente descritti, ove non sufficientemente rappresentati all’interno degli altri atti posti a sostegno della richiesta. Stante il riscontro dell’art. 700 c.p.p. nell’art. 39 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Romania, resa esecutiva con L. 20 febbraio 1975, n. 127, la richiesta di estradizione priva dei requisiti anzidetti non può essere accolta. Cass. pen. sez. VI 27 maggio 1995, n. 1210