Art. 70 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Accertamenti sulla capacità dell'imputato

Articolo 70 - codice di procedura penale

1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (129, 529 ss.) o di non luogo a procedere (425) e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto (1), l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio (190), perizia (220).
2. Durante il tempo occorrente per l’espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari (326 ss., 551 ss.), la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio (392 ss.). Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari (405 ss.) e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’art. 392.

Articolo 70 - Codice di Procedura Penale

1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (129, 529 ss.) o di non luogo a procedere (425) e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto (1), l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio (190), perizia (220).
2. Durante il tempo occorrente per l’espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari (326 ss., 551 ss.), la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio (392 ss.). Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari (405 ss.) e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’art. 392.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 20 luglio 1992, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «sopravvenuta al fatto».

Massime

In tema di capacità dell’imputato a stare in giudizio, il giudice – alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’espressione “se occorre”, contenuta nella previsione dell’art. 70, comma 1, cod. proc. pen. – può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre a fronte di un “fumus” di incapacità non può negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione. Cass. pen. sez. II23 luglio 2019, n. 33098

La sottoposizione dell’imputato all’istituto dell’amministrazione di sostegno non determina automaticamente l’incapacità del medesimo a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. pen. dovendo quest’ultima essere autonomamente accertata dal giudice ai fini della sospensione del processo, ai sensi dell’art. 71 cod. proc. pen. Cass. pen. sez. III 25 gennaio 2018, n. 3659

L’interdizione dell’imputato non comporta di per sé l’obbligo del giudice di accertarne d’ufficio l’incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all’art. 70 cod. proc. pen. in quanto l’interdizione presuppone l’incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l’ausilio tecnico del difensore, esserne consapevole protagonista. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell’imputato, già sottoposto nel corso del giudizio di primo grado a perizia che aveva accertato un ritardo mentale lieve non inficiante la sua capacità di partecipare coscientemente al processo, in quanto, a seguito della successiva interdizione dovuta ad una schizofrenia di tipo disorganizzato, nel giudizio di appello, celebrato ad anni di distanza da quello di primo grado, non era stato disposto un nuovo necessario accertamento ai sensi dell’art. 70 cod. proc. pen.). Cass. pen. sez. VI 22 gennaio 2018, n. 2677

La presenza di una situazione patologica cronica e legata all’età dell’imputato, ove non sia tale da impedirne la presenza in udienza o la sua partecipazione cosciente al procedimento, non costituisce legittima causa nè della sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato nè di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire di quest’ultimo. Cass. pen. sez. III 17 gennaio 2012, n. 1371

Con la dizione perizia sullo stato di mente dell’imputato deve intendersi non soltanto la perizia finalizzata a verificare l’imputabilità di un soggetto, ma anche quella volta ad accertare la capacità di questi a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell’art. 70 c.p.p.così come la compatibilità dello stato fisico o mentale con il regime carcerario. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la proroga del termine di custodia cautelare in dipendenza del protrarsi della perizia disposta per accertare la compatibilità dello stato di salute dell’indagato con il regime carcerario). Cass. pen. sez. III 23 settembre 2002, n. 31600

In tema di accertamenti sulla capacità dell’imputato, il giudice non è tenuto necessariamente a disporre perizia, in quanto, come risulta dalla locuzione “se occorre” contenuta nell’art. 70, primo comma, c.p.p.l’espletamento di tale attività rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano insufficienti ai fini dell’accertamento dello stato mentale dell’imputato. Cass. pen. sez. VI 24 aprile 1997, n. 3886  .

L’imputato che chiede il giudizio abbreviato sa che sarà giudicato alla stregua del compendio probatorio assemblato dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, e quindi rinuncia all’acquisizione di ulteriori elementi di prova, concernenti la sussistenza del fatto e la responsabilità che ne deriva. Ma non rinuncia, né potrebbe rinunciare, all’accertamento della imputabilità, che è inderogabilmente affidato al giudice, il quale, ove sorga il problema della capacità di intendere e di volere del giudicabile – così come di quello della sua cosciente partecipazione al processo, cui fa riferimento l’art. 70 c.p.p. – può disporre i necessari accertamenti. Ed è evidente che nell’un caso, come nell’altro, l’atto da compiere lasci integro il compendio probatorio, che quindi consentirà il giudizio di colpevolezza alla stregua degli atti raccolti nelle indagini preliminari e, conseguentemente, l’adozione del rito abbreviato. Cass. pen. sez. I 29 dicembre 1995, n. 12774  .

L’applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.ma anche l’accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p. Perché ricorra tale dovere occorre perche le parti alleghino elementi concreti su tali aspetti oppure che essi emergano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità. Cass. pen. sez. VI 26 marzo 1998, n. 3823  .

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